Il congedo parentale nel 2025 prevede l’attuale mensilità maggiorata all’80% ribassata al 60%. Per poter usufruire dell’aumento è essenziale aver goduto di almeno un giorno di congedo obbligatorio (paterno o materno che sia) in data successiva al 31 dicembre 2023.

A dirlo è stata direttamente l’INPS grazie alle istruzioni contenute nella circolare numero 57/2024. Nel documento sono contenute le novità che però non influiscono sulla durata bensì esclusivamente sull’indennità.



Congedo parentale 2025: indennità riabbassata

La prima novità del congedo parentale 2025 riguarda la percentuale riabbassata rispetto al 2024. L’indennità della mensilità attuale all’80% sarà riportata al 30%, e si differenzia rispetto alle regole vigenti:

  • Anno 2024: due mensilità all’80%, 7 mesi al 30%, i periodi residui non sono indennizzati;
  • Anno 2025: una mensilità all’80%, una al 60%, 7 al 30%, le altre senza indennità.

A regolare il congedo parentale sono gli articoli 32 e seguenti del dlgs 151/2001, che prevedono che la coppia possa elevare i 10 mesi a 11 entro il primo anno di vita (12 mesi) del figlio. Di queste mensilità quelle indennizzabili sono 9, le restanti tre no.



Per poter godere dell’aumento dell’indennizzo all’80% è indispensabile che il congedo venga goduto entro i primi 6 anni del figlio (o da subito se si parla di adozione). Il congedo materno o paterno viene garantito esclusivamente ai lavoratori dipendenti e per l’aumento devono averlo terminato dopo il 31 dicembre 2023.

Il chiarimento dell’INPS

I furbi del congedo parentale sono stati – probabilmente – una delle cause della riduzione dell’indennizzo che passerà dall’attuale maggiorazione dell’80% al 30%. I genitori che vogliono continuare a percepire l’importo maggiorato dovranno agire con un criterio specifico.



Nel caso in cui – come si legge nelle FAQ – il congedo venga goduto da entrambi i genitori ma in periodi diversi, allora si valuterà l’esatto periodo di godimento. Per ottenere l’assegno maggiorato è sufficiente che almeno uno dei due abbia terminato almeno dopo il 31 dicembre del 2023.

Questa normativa esclude il lavoratori autonomi e coloro che risultano iscritti alla gestione separata INPS.