Il lavoratore che avrà la necessità di assistere per un periodo abbastanza lungo un familiare che è affetto da disabilità grave, potrà attingere al congedo straordinario previsto dalla legge 104. Si tratta di un congedo sostanzioso che può arrivare anche a due anni, vediamo chi ne può usufruire e come funziona.

Congedo straordinario 104: a chi è rivolto

Il congedo ha delle ripercussioni sullo stipendio oppure sulla futura pensione? Questa è la prima domanda che si pongono coloro che valutano se usufruirne o meno, ma possiamo immediatamente dire che il congedo, essendo regolato da una legge molto attenta alle necessità che hanno gli invalidi e le famiglie che li assistono, prevede che il congedo sia regolarmente retribuito. Quindi si percepirà comunque l’indennità mensile.



Ma a chi è rivolto il? E si tratta di alcune categorie e lavoratori vale a dire ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro part time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale, i lavoratori para subordinati, i lavoratori autonomi, il lavoratore agricoli giornalieri, lavoratori a domicilio, e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.



Congedo straordinario 104: in cosa consiste

Si tratta di un periodo di due anni che possono essere sfruttati anche consecutivamente per poter assistere i familiari affetti da grave disabilità e quindi il cui verbale di disabilità stilato dall’INPS prevede il famoso articolo 3 comma 3 di gravità.

Va detto che i due anni possono anche essere suddivisi ad ore ed utilizzati per un periodo superiore e quindi si potrà richiedere ad esempio di anticipare l’uscita dall’ufficio di almeno tre ore al giorno oppure di fare un part time pagato come se fosse un full time.

Ci sono alcune persone che invece utilizzano questa indennità per uscire prima dal mondo del lavoro. Ma quanto ammonta l’assegno mensile spettante al lavoratore?



“Alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”.