Il congedo straordinario 2022 potrebbe essere utilizzato anche dalle coppie di fatto, cioè da coloro che non sono unite in matrimonio appunto vediamo più da vicino che cosa dice la normativa.

Congedo straordinario 2022: cosa dice la normativa

Il decreto legislativo del 30 giugno 2022, numero 105 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 176/2022 concerne l’estensione del congedo straordinario per quelle coppie che hanno un lavoro dipendente e che sono affette da disabilità oppure assistono familiare con disabilità grave. Secondo quanto prevede l’articolo 3 comma 3 della legge del 5 febbraio 1992, la numero 104 per ogni lavoratore è possibile avere due anni di pausa lavorativa, regolarmente retribuita per assistere i propri parenti. Il 13 agosto 2022 questo congedo straordinario è stato esteso anche ai conviventi di fatto.



Congedo straordinario 2022: chi può usufruirne

I lavoratori dipendenti possono chiedere il congedo straordinario per un familiare che è affetto da disabilità grave che quindi sia in possesso della legge 104/92 riconosciuta dalla commissione medica dell’INPS. Il decreto del 30 giugno 2022 numero 105 recepisce la direttiva Europea 2019/20158 che è relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare.



Sulla base della recente normativa quindi il congedo si estende anche al coniuge convivente oppure alla parte dell’Unione civile che abita insieme al disabile in mancanza di tutti questi requisiti, in presenza di un decesso oppure di patologie invalidanti, il diritto verrà attribuito automaticamente al padre o alla madre oppure ai figli e ai fratelli e alle sorelle. Quindi tra due coniugi, se uno dei due viene a mancare, il diritto viene esteso in linea verticale e in linea orizzontale al primo parente prossimo che sia un genitore oppure un figlio oppure in linea orizzontale alle sorelle o ai fratelli. In mancanza anche di questi, il diritto viene esteso anche ad altri parenti oppure affini fino al terzo grado punto la nuova direttiva quindi estende il congedo straordinario anche al convivente di fatto, dal momento che costui è equiparato al coniuge.



In passato si tendeva a ritenere che il convivente potesse godere soltanto dei tre giorni mensili per assistere il disabile. La normativa fa chiarezza in tutto questo senso anche ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 213/2016.