Il testo completo del Disegno di Legge Russo con i commenti di Pietro Blumetti, Presidente del CODIM
Art. 1. (Delega al Governo)
1. Al fine di promuovere la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo, attraverso il riordino e l’armonizzazione complessiva degli studi della formazione artistica, musicale e coreutica (FAMC), incentivandone e garantendone la diffusione, la pratica e l’insegnamento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a:
a) istituzione del « Tempo musica » e del « Tempo pieno delle arti » nel ciclo della scuola primaria;
b) istituzione dell’« Istituto comprensivo a indirizzo musicale », prevedendo lo studio dello strumento a partire dalla classe terza della scuola primaria;
(Per permettere la massima diffusione di tale fondamentale istituzione dell’IM nella scuola Primaria, sarebbe forse preferibile partire dalla classe quarta; anche considerando come per alcuni strumenti potrebbe esser molto difficile, se non impossibile, iniziare il loro studio a soli 8 anni).
c) riordino della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) istituzione della scuola superiore di primo grado a indirizzo coreutico;
e) riordino dei licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508; istituzione dell’indirizzo jazz nei licei musicali;
f) armonizzazione della FAMC tramite la definizione delle finalità formative, orientative, educative o di indirizzo e professionalizzanti, dei programmi dei diversi cicli di studio e del collegamento fra un ciclo e l’altro, al fine di raccordare le competenze in uscita con i requisiti in entrata al corso di studi superiore;
g) istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, ovvero attuazione di una programmazione territoriale che garantisca un’equa distribuzione dell’offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio.
Art. 2. (« Tempo musica » e « Tempo pieno delle arti »)
1. Nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, di attivare corsi di propedeutica musicale, denominati « Tempo musica », attraverso l’utilizzazione delle tre ore aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, rientranti nelle attività di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
(Oltre a quanto giustamente qui proposto, sarebbe anche molto importante riuscire ad istituire obbligatoriamente un’ora settimanale di “Educazione Musicale e Musica Corale” in tutta la scuola primaria; naturalmente affidandola a Docenti specificatamente qualificati; nulla sarebbe più utile e prezioso per riuscire a creare il necessario “terreno fertile” su cui poter meglio costruire quell’organica Riforma degli Studi musicali a cui sostanzialmente mira questo DdL).
b) prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, di attivare corsi di propedeutica musicale, di pre-danza e di educazione alle arti visive, denominati « Tempo pieno delle arti », attraverso l’utilizzazione della quota oraria di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
c) ai fini dell’individuazione del personale docente, prevedere che:
1) nei corsi di cui alla lettera a), nell’ambito dell’organico assegnato siano impegnati, in via prioritaria e nelle more della definizione di specifiche procedure di reclutamento, i docenti titolari nella scuola primaria e in possesso dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;
2) nei corsi di cui alla lettera a), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano altresì essere impegnati i docenti in possesso dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e f), del decreto Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, per l’insegnamento dell’educazione musicale (classe di concorso A31/A32), ovvero dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18;
3) nei corsi di cui alla lettera b), siano impegnati in via prioritaria e nelle more della definizione di specifiche modalità di reclutamento, i docenti titolari nella scuola primaria in possesso dei seguenti titoli:
3.1) per le discipline musicali: i titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;
3.2) per la pre-danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l’Accademia nazionale di danza;
3.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti;
4) nei corsi di cui alla lettera b), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire di personale docente di cui al numero 3), possano essere impegnati:4.1) per le discipline musicali: i titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e f), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, o i titoli di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, per l’insegnamento dell’educazione musicale (classi di concorso A31/A32), ovvero i titoli di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18;
4.2) per la pre-danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l’Accademia nazionale di danza con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi universitari (CFU);
4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU;
d) parificazione dello stato giuridico ed economico del personale di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), a quello dei docenti della scuola primaria;
e) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale della definizione dell’orario settimanale di lezione frontale e delle eventuali attività funzionali all’insegnamento;
f) possibilità per i docenti di ruolo, in servizio anche in altri ordini e in possesso dei titoli di cui alla lettera c), di chiedere l’utilizzazione secondo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa, se in possesso dei citati titoli di studio, con conservazione del trattamento giuridico ed economico spettante alla loro posizione di ruolo.
Art. 3. (Indirizzo musicale nella scuola primaria)
1. Nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, nell’ambito delle attività previste dall’articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
(soprattutto per permetterne una diffusione nel massimo numero di Istituti Comprensivi ad Indirizzo musicale, nel merito sarebbe forse preferibile inserire l’IM solo a partire dalla classe quarta della scuola primaria. Naturalmente è bene chiarire come anche l’IM nella Primaria debba essere specificatamente rivolto soprattutto allo studio individuale di uno Strumento musicale; senza svilirsi limitandosi a divenire esclusivamente attività laboratoriale ludico ricreativa).
b) possibilità per gli alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria di frequentare i corsi strumentali, previa verifica attitudinale;
c) definizione degli obiettivi formativi specifici, al termine del triennio, da orientare in relazione ai requisiti in ingresso previsti per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, nonché delle indicazioni programmatiche e del monte ore annuale per la scuola primaria a indirizzo musicale;
d) individuazione del personale docente, prevedendo che:
1) l’insegnamento dello strumento musicale, per un’ora a settimana per ciascun alunno, sia affidato prioritariamente ai docenti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
2) qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano essere utilizzati i docenti, con specifiche competenze artistiche e pedagogiche, in possesso dei titoli per la classe di concorso A56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado), di cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
e) parificazione dell’orario di servizio, dello stato giuridico e del trattamento economico del docente di strumento musicale nella scuola primaria a quello del docente generalista della scuola primaria;
f) rinvio alla contrattazione nazionale della definizione degli obblighi di servizio da espletare in lezioni frontali, ovvero in attività funzionali all’insegnamento.
Art. 4. (Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale)
1. Nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle attività e dei programmi previsti per la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale affinché gli stessi risultino allineati alle prove di ammissione al primo anno del liceo musicale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 maggio 2018, n. 382;
(A tal fine sarà anche fondamentale tornare a chiarire come le attività di “Musica d’insieme” -dal Duo in poi- debbano rigorosamente rimanere complementari al lavoro principale, che dovrà esser dedicato allo studio individuale dello Strumento musicale; molto giustamente già l’art. 2 co. 6 del
DM 13 / 2 / 96, disponeva per la Musica d’Insieme un massimo del 20% del monte ore.
Perché in questi anni troppo spesso l’Indirizzo musicale è stato completamente svilito, ridotto quasi esclusivamente a svolgere attività di Musica d’Insieme ludico-laboratoriali di livello elementare, finalizzate alla preparazione di continui divertenti saggi di stonate ed imbarazzanti orchestrine, come sponsor dell’istituto; tradendo così completamente non solo il suo prezioso ruolo educativo, ma anche la sua specifica funzione formativa “di base”, indispensabile per dare adeguato sostegno a tutta l’organica Riforma degli Studi Musicali.)
b) integrazione delle indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado al fine di potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria musicale, la lettura ritmica e melodica, l’educazione dell’orecchio e i cenni di armonia e analisi musicale, utilizzando le due ore curriculari di musica;
c) ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, considerazione dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
Art. 5. (Scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico)
1. Nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione, in via sperimentale, di sezioni a indirizzo coreutico presso le scuole secondarie di primo grado;
b) definizione delle finalità, degli obiettivi formativi in entrata e in uscita, delle indicazioni programmatiche, del monte ore annuale per la disciplina, comunque non inferiore a 6 ore per ciascuna settimana, e delle necessarie condizioni strutturali per richiedere l’attivazione dell’indirizzo coreutico da parte delle istituzioni scolastiche;
c) individuazione del personale docente, prevedendo:
1) che l’insegnamento della danza sia conferito al personale in possesso di diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente conseguito presso l’Accademia nazionale di danza, in possesso di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU, tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti;
2) durante le ore di danza, la compresenza del pianista accompagnatore il cui incarico è conferito al personale in possesso del diploma accademico di secondo livello in maestro collaboratore per la danza, del diploma accademico di secondo livello di maestro collaboratore, del diploma accademico di secondo livello in pianoforte o titoli equipollenti, graduato secondo specifiche competenze artistiche.
Art. 6. (Licei musicali)
1. Nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali affinché le stesse risultino allineate alle prove di ammissione al corso di laurea di primo livello delle istituzioni dell’alta formazione musicale;
Per permettere al Liceo Musicale di svolgere adeguatamente il suo ruolo, garantendo un livello di formazione in linea con quella che veniva garantita nei Corsi Medi presenti nei Conservatori prima della Riforma ai sensi della L. 508/99, sarebbe necessario:
– togliere lo studio del 2^ Strumento (che logicamente l’esperienza di questi 10 anni ha dimostrato come in pratica si riduca a nulla) ed istituire come unico 2^ strumento il Pianoforte, per i primi 4 anni (è veramente un sorprendente grave errore che nell’attuale Liceo musicale non sia contemplato il Pianoforte Complementare, da sempre in ogni degna istituzione musicale, riconosciuta come disciplina indispensabile nella formazione di ogni eventuale musicista);
– correggere l’attuale normativa (Nota prot. n. 1348 del 21 / 4 / 2010) che inspiegabilmente (e sostanzialmente “illegalmente”) affida l’insegnamento di complesse Discipline come MUSICA D’INSIEME e CANTO CORALE a Docenti privi degli indispensabili requisiti professionali (in possesso di un generico Diploma di Strumento e non dello specifico Diploma relativo a tali Discipline).
– per quanto riguarda la Materia TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE (TAC), bisognerebbe
prevedere l’articolazione di un’intera Cattedra sulle sole tre classi del Triennio conclusivo; per permettere al docente di non avere più di 5 alunni per ogni ora (correggendo la normativa vigente che non aveva considerato come sia assolutamente impossibile insegnare tale complessa disciplina ad una classe intera).
b) previsione, quale requisito indispensabile per l’accesso al liceo musicale, del superamento di una prova di verifica che attesti, oltre alle competenze strumentali, la conoscenza della teoria musicale, di almeno due chiavi musicali e dei rudimenti dell’armonia musicale;
c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, prevedendo che:
1) per il primo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti classici e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz;
2) per il secondo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti classici o jazz;
3) per l’ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dello strumento jazz;
(Nel sottolineare l’importante tale “novità”, in linea con quanto precedentemente considerato, disporre il Pianoforte Complementare come unico 2^ strumento anche per l’indirizzo jazzistico.)
d) individuazione dei diplomi accademici di secondo livello necessari per l’accesso alla funzione docente a indirizzo jazz e alle relative classi di concorso, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l’accesso alle relative graduatorie;
e) previsione che i percorsi di cui alla lettera c) possano essere attivati esclusivamente nel limite dell’organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale;
Sinceramente non si vede come si possa dar vita ad un’efficace Riforma degli Studi Musicali senza prevedere all’argamenti negli Organici (e non solo perché questo significherebbe “togliere da una parte” quando si “metta in un’altra”).
f) ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, considerazione dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.
Art. 7. (Comitato tecnico-scientifico per gli studi a indirizzo musicale e coreutico)
1. Nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettere f) e g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione presso gli uffici scolastici regionali (USR) di comitati tecnico-scientifici regionali che sovrintendano al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, al fine di allineare i requisiti in uscita e quelli in entrata delle diverse istituzioni formative nonché attuando una programmazione mirata che garantisca un’equa distribuzione dell’offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio;
Per conferire stabilità a tutta la Riforma, sarebbe necessario che, dopo oltre venti anni dalla sua Istituzione, l’Indirizzo musicale nella scuola Sec. di 1^ grado divenisse, in giusta percentuale, disciplina obbligatoria; prevedendo a tal fine l’istituzione di almeno tre Corsi ad Indirizzo musicale in ogni Distretto scolastico.
È infatti evidente (e l’esperienza diretta lo dimostra ogni anno di più) come tale Disciplina, rimanendo totalmente “facoltativa” troverà sempre maggiori difficoltà ad esser percepita e trattata, sia dagli alunni che nel generale contesto sociale, con la necessaria importanza che esige e merita, per svolgere a pieno la sua preziosa globale funzione formativa ed eventualmente orientativa.
b) definizione dei compiti e della composizione di ciascun comitato tecnico-scientifico, comunque prevedendo la presenza di rappresentanti delle istituzioni territoriali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle istituzioni scolastiche laddove siano attivati i corsi a indirizzo musicale e coreutico, in modo tale da garantire la rappresentatività delle istituzioni coinvolte;
c) previsione che il funzionamento del comitato tecnico-scientifico avvenga senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell’ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte.
Art. 8. (Procedure per l’esercizio della delega)
1. I decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 6 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 7 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei suddetti pareri.
4. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti ivi previsti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
(2 – Fine)