Tre anni di carcere al pirata della strada è una pena proporzionata per la Corte Costituzionale, che nella sentenza 195 del 2023, depositata il 27 ottobre, dichiara infondate le questioni sollevate sull’applicazione di tale pena per il conducente che causa lesioni stradali gravi e poi scappa senza prestare soccorso. La sentenza della Consulta chiarisce che la «condotta dolosa esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti», in quanto il conducente «costui decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità a scapito dell’interesse immediato delle persone coinvolte nell’incidente». Ma la Corte Costituzionale precisa che la scelta di applicare la soglia minima di tre anni viene giustificata in termini sistematici nel quadro del complessivo inasprimento del «trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l’incolumità personale e la vita».
In assenza della soglia minima di tre anni, «il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga», nella fattispecie base delle lesioni così come nell’ipotesi di lesioni gravi provocate in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, si conferma la revoca della patente, che non è una sanzione eccessiva per la Consulta se il tasso alcolemico riscontrato è alto. Pertanto, resta in vigore la norma del Codice della Strada per quanto riguarda l’applicazione automatica della revoca della patente al guidatore che in stato di ebbrezza causa un incidente, anche in mancanza di feriti o danni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l.
CONSULTA: REVOCA PATENTE NON E’ SANZIONE ECCESSIVA
La Corte Costituzionale, infatti, in un’altra sentenza, 194 depositata sempre il 27 ottobre, evidenzia che nell’impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata in virtù del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo via via più esteso. La condotta più grave di tutte, che per questo viene ritenuta al culmine di tale progressione, è appunto la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l, condizione che compromette il controllo del veicolo causando l’incidente stradale, per la quale è prevista la revoca della patente. A sollevare la questione era stata la Corte d’appello di Milano. Riguardava il caso di un agente di commercio finito contro un guard rail senza causare danni a nessuno.
Ma alla prova del palloncino era stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Quindi, il tribunale di Milano lo aveva condannato a 8 mesi di carcere e 7.200 euro di ammenda. Considerando che non c’erano feriti e che era incensurato, il giudice aveva sospeso la pena, ma era comunque scattata la revoca della patente di guida in quanto sanzione amministrativa accessoria automatica alla condanna. Sanzione che nella fattispecie era finita per incidere sulla stessa capacità lavorativa dell’imputato, in virtù del suo mestiere.