La seconda proroga sul blocco degli sfratti – avvenuta tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021 – è stata definita “incostituzionale” dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 128 depositata stamane, redattore il giudice Giovanni Amoroso. La Consulta si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Rovigo e Barcellona Pozzo di Gotto in merito alle decisioni prese dal Decreto Milleproroghe di fine 2020 (ancora sotto il Governo Conte-bis, ndr): «È illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l`abitazione principale del debitore», spiegano i giudici della Corte nel comunicato che riassume la sentenza 22 giugno 2021.
La Consulta di fatto ha ritenuto non più proporzionato «il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all`abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l`iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia».
SFRATTI, LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Non solo, la sospensione prevista dalla norma oggi impugnata è rimasta immutata con medesimi presupposti e ulteriormente prorogata dal 1 gennaio per altri 6 mesi, il che non viene giudicato costituzionale dalla suprema Corte. Confermando e tenendo sempre valido il concetto di «diritto sociale» per il diritto all’abitazione, evidenzia nella sentenza numero 128 «il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva». Da ultimo, chiosa la Corte Costituzionale, resta sempre ferma al legislatore – ove l’evolversi dell’emergenza pandemica lo richieda – di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento «ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori».