CASO COSPITO, DEPOSITATA SENTENZA DELLA CONSULTA

È stata depositata oggi dalla Corte costituzionale la sentenza n. 94, di cui è redattore Giovanni Amoroso, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dalla legge n. 251 del 2005 (ex Cirielli), decisione con cui ha abolito il divieto di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante della recidiva. La Consulta si era pronunciata sulla questione sollevata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino riguardo la vicenda di Alfredo Cospito. In considerazione dei danni limitati dell’attentato alla Scuola di Fossano del giugno 2006 (non fece né morti né feriti), per il quale Cospito fu condannato all’ergastolo, chiedeva se non si dovesse riconoscere l’attenuante per i fatti di lieve entità, essendone però impossibilitata dall’art. 69 sopracitato. A tal proposito, la Consulta ha spiegato che la pena dell’ergastolo, essendo fissa e non modulabile, esige che il giudice non venga privato della libertà decisionale di bilanciare circostanze aggravanti e attenuanti, come fa invece la norma censurata.



Pertanto, il giudice deve avere la facoltà di valutare caso per caso, senza essere costretto a comminare la pena dell’ergastolo a prescindere dalla concretezza dei fatti compiuti. La decisione della Corte costituzionale ha chiaramente una valenza generale e punta il dito su una norma non coerente con i principi sanciti dalla Costituzione italiana, la cui modifica avrà ricadute sull’intero sistema e sui procedimenti futuri. Inoltre, tale sentenza non implica che Alfredo Cospito automaticamente non avrà più l’ergastolo, anzi accade proprio il contrario: la decisione si oppone agli automatismi e restituisce la libertà di valutazione al magistrato che, nel decidere di comminare una pena perpetua, deve tener conto del singolo evento. Invece, la legge ex Cirielli ha creato un circuito penale più severo sulla base dei precedenti della persona, non sulla gravità del reato.



“ERGASTOLO, ILLEGITTIMO DIVIETO DI RITENERE PREVALENTI LE ATTENUANTI SULLA RECIDIVA REITERATA”

La pena edittale dell’ergastolo non può risultare ‘fissa’ e ‘indefettibile’ per effetto del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante della recidiva reiterata; divieto, introdotto nel 2005 come deroga alla regola generale secondo cui il giudice può fare l’ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti“, scrive la Corte Costituzionale, che aveva anticipato con un comunicato stampa del 18 aprile la sentenza depositata oggi. Peraltro, la Consulta ha più volte dichiarato illegittimo tale divieto con molte sentenze che fanno riferimento anche a reati molto gravi. Pertanto, in continuità con queste pronunce, ha ribadito che “nelle ipotesi in cui la differenza tra la pena base e quella risultante dall’applicazione di un’attenuante è molto elevata, l’effetto della recidiva reiterata non può essere tale da comportare il divieto per il giudice di fare ciò che il codice penale prevede in generale quando c’è il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti“. Cioè valutarle e confrontarle “per stabilire se le prime possano essere, eventualmente, ritenute prevalenti“. In questi casi, la funzione di riequilibrio della pena, svolta dall’attenuante, è compromessa dal divieto di prevalenza. Questa considerazione per la Consulta vale a maggior ragione nel caso dell’ergastolo, “perché la differenza è ancor più marcata di quella esistente nei reati ai quali si riferiscono le precedenti sentenze“.



Se ricorre una circostanza attenuante, la pena dell’ergastolo “è sostituita da quella della reclusione da venti a ventiquattro anni e quindi la differenza è tra una pena perpetua, di durata indeterminata in quanto potenzialmente ‘senza fine’, e la reclusione, che è sempre temporanea“. La cosiddetta pena ‘fissa’ e ‘indefettibile’, precisa la Consulta, si pone in contrasto anche con il principi di necessaria proporzionalità della sanzione. “Il giudice deve poter graduare la pena secondo la maggiore o minore offensività della condotta in concreto, tenuto conto delle circostanze del reato“. La Consulta ha precisato che, per effetto di tale sentenza, il giudice, quando determina la sanzione in caso di persona imputata di uno dei delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, aggravato dalla recidiva reiterata, non ha più il divieto di cui sopra, ma “può operare l’ordinario bilanciamento delle circostanze, come stabilito in generale dal codice penale, e, quindi, può ritenere che le attenuanti siano prevalenti sulla recidiva reiterata e conseguentemente non irrogare l’ergastolo“. D’altra parte, resta il fatto che tale pena può essere inflitta se invece il giudice ritiene che le attenuanti non siano prevalenti sulla recidiva. In definitiva, la Corte Costituzionale ha stabilito che “in caso di recidiva reiterata, la pena dell’ergastolo non è più ‘fissa’ e ‘indefettibile’, ma non è esclusa“.