“RIORGANIZZAZIONE SISTEMA SCUOLA È COMPETENZA DELLO STATO”: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CONSULTA SUL PNRR

Secondo l’ultima sentenza della Corte Costituzionale depositata il 22 dicembre 2023, la riorganizzazione del sistema scuola in Italia è di prevalente competenza dello Stato. Questo dice il documento di sintesi alla sentenza n. 223/2023 con relatore il giudice Luca Antonini, depositata oggi dopo l’anticipazione già emersa il 22 novembre scorso. La Consulta ha stabilito che, nonostante alcune norme interferiscano con le competenze regionali in materia di istruzione, queste si fondano prevalentemente sulla competenza esclusiva dello Stato.



Sono stati infatti respinti i ricorsi delle Regioni a guida Pd – Toscana, Emilia-Romagna e Puglia – contro le disposizioni della legge n. 197 del 2022, che riguardano l’accorpamento del personale dirigente scolastico e la loro distribuzione regionale. La sentenza della Corte sottolinea l’obiettivo di rendere il sistema scolastico più efficiente ed efficace, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), promuovendo una collaborazione leale tra Stato e Regioni. «Le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale, quali, in particolare, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e norme generali sull’istruzione»: i ricorsi delle Regioni “rosse” si muovevano in merito alla riforma Pnrr sul fronte scuola, in particolare la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), oltre alla sua distribuzione tra le regioni.



CONSULTA ‘LIMITA’ AUTONOMIA REGIONI SULLA SCUOLA PER UNA MAGGIORE COLLABORAZIONE

Secondo la decisione presa dalla Consulta, la legge del 2022 sul Pnrr viene dichiarata costituzionalmente illegittima – quindi accogliendo in questa parte i ricorsi delle Regioni – solo riguardo il tema della «mancata previsione dell’acquisizione del parere delle regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione». Nelle motivazioni della Corte Costituzionale depositate oggi viene chiarito che «nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l’effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale». Tutto questo in quanto senza incidere in alcun modo sulla concreta possibilità per le Regioni di localizzare gli edifici scolastici dove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, «le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA».



In questo senso, chiarisce ancora la sentenza della Consulta, la nuova normativa non determina almeno nel primo anno di applicazione «nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti, che anzi aumenta di qualche unità; precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde». La sentenza della Corte precisa poi che la normativa dello Stato ha come dichiarato obiettivo quello di «dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR ed è diretta, in sintesi, a rendere «più efficiente ed efficace il sistema». Nello specifico viene considerato come virtuoso nella legge contestata invece dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia quanto segue: «essa, adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell’eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l’istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all’interno del sistema dell’istruzione, dedicandoli a finalità meritorie».

IL COMMENTO DEL MINISTRO VALDITARA SULLA SENTENZA REGIONI-STATO-PNRR

Da ultimo, viene appunto sottolineato e ricordato dalla Consulta come tra gli obiettivi di quella riforma contestata dalle Regioni – illegittimamente – vi sia la leale collaborazione Stato-Regioni «intesa nel significato sostanziale, più volte specificato da questa Corte, di una responsabilità diffusa in vista della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività».

Commentando la sentenza prima delle motivazioni uscite oggi, lo scorso 22 novembre il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara salutò con favore la decisione della Consulta: «Apprendiamo della decisione della Corte costituzionale, anticipata dal comunicato del proprio Ufficio comunicazione e stampa, di rigetto dei ricorsi promossi da alcune regioni contro la riforma del dimensionamento scolastico prevista dal PNRR. È, questa, una decisione in cui come Ministero abbiamo sempre creduto, consapevoli delle fondate ragioni che abbiamo manifestato anche nelle nostre interlocuzioni con le stesse regioni». In attesa di leggere le motivazioni, poi uscite integralmente nella giornata di oggi, 22 dicembre, Valditara aggiunse l’auspicio che «venute meno le motivazioni contrarie alla riforma, possa riprendere la piena e leale collaborazione per realizzare il percorso attuativo del dimensionamento, ormai non più procrastinabile al fine di consentire un sereno e tempestivo avvio del prossimo anno scolastico».