La riparazione del danno entro l’apertura del dibattimento è possibile: lo stabilisce la Corte costituzionale, con una sentenza che ha evidenziato come la preclusione temporale causava effetti negativi sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo. La questione era stata sollevata dal giudice di pace di Forlì, che aveva censurato lo sbarramento temporale che imponeva, prima dell’udienza di comparizione, l’adempimento delle condotte risarcitorie e riparatorie del danno conseguente al reato commesso, deducendo che il limite temporale fosse in sé irragionevole e tale da causare una disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del tribunale, per i quali la riparazione completa del danno è possibile fino ala dichiarazione di apertura del dibattimento.



La Consulta, dunque, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 comma 1 del decreto legislativo del 28 agosto 2000, numero 274, nella parte in cui stabilisce che le condotte riparatorie, per arrivare all’estinzione del reato, vanno realizzate prima dell’udienza di comparizione, anziché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.



ESTINZIONE DEL REATO, SÌ A RIPARAZIONE DEL DANNO ENTRO IL DIBATTIMENTO

Per la Corte costituzionale è fondata la censura per quanto riguarda la violazione del principio di ragionevolezza e ha osservato soprattutto l’incoerenza del termine finale previsto dalla disposizione censurata rispetto al ruolo di “mediatore” del giudice di pace, che giudica i reati di ridotta gravità, «espressivi di conflitti interpersonali a carattere privato e alla finalità di semplificazione, snellezza e rapidità che connota il procedimento che innanzi a lui si svolge».

Inoltre, la Consulta ha rimarcato la funzione conciliatoria del giudice di pace, «il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l’udienza di comparizione», che è risultata impedita dalla scadenza perentoria che, previsto prima di tale udienza, «frustrava la stessa funzione del giudice non consentendogli di avviare l’imputato e la persona offesa ad un accordo sulla entità e sulle modalità degli adempimenti riparatori e risarcitori». La fissazione del termine ad quem nella dichiarazione di apertura del processo, per la Corte costituzionale , è coerente «con la finalità deflattiva del carico giudiziario e, al tempo stesso, consente un evidente risparmio di attività istruttorie e di spese processuali, non dandosi corso – nel caso in cui risulti integrata la fattispecie estintiva del reato conseguente a condotte riparatorie – alla fase dibattimentale».