Anche il cosiddetto Decreto agosto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Un ulteriore provvedimento legislativo emanato dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che si colloca, per citare quelli con un impatto più rilevante sul mercato del lavoro, dopo il Decreto cura Italia e il Decreto rilancio.



Sicuramente le novità più importanti per quanto riguarda i rapporti di lavoro a termine sono contenute nell’articolo 8, il quale apporta delle sostanziali modifiche all’articolo 93 della legge 17 luglio 2020 n.77 di conversione del Decreto rilancio. Per quanto attiene il tema delle cosiddette causali, viene estesa fino al 31 dicembre la possibilità di rinnovare o prorogare, una sola volta e per un massimo di 12 mesi, i contratti di lavoro a termine, senza dove apporre nessuna causale. Inoltre, viene specificato che resta in vigore per gli stessi il limite massimo di durata pari a 24 mesi. Questa modifica non solo amplia il periodo di sospensione della causale, portandolo dal 31 agosto al 31 dicembre, ma identifica correttamente anche un periodo massimo di esenzione (pari a 12 mesi) di durata della proroga o del rinnovo.



L’aver contingentato l’esonero della causale a un solo rinnovo o proroga risponde alla necessità di evitare il rischio di favorire la diffusione di rapporti di lavoro brevi e reiterati. Se questo limite non fosse stato inserito, al posto di un’unica proroga di 12 mesi si sarebbero potute realizzare, per esempio, 4 proroghe della durata di 3 mesi ciascuna: a consuntivo il risultato sarebbe comunque identico, ma il lavoratore interessato avrebbe vissuto una situazione di maggiore incertezza e instabilità.

È pur vero che in questo momento anche le imprese hanno poca visibilità relativamente alle prospettive aziendali e occupazionali per il prossimo autunno, pertanto non è detto che certi comportamenti sarebbero dettati dalla prudenza piuttosto che dalla volontà di abusare della maggiore flessibilità concessa dalla norma.



La specifica del mantenimento del limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a termine pari a 24 mesi può essere letta in combinato con le disposizioni contenute nell’art 6 del medesimo Decreto agosto. Si prevede infatti un incentivo economico, che consiste nell’esonero dei contributi previdenziali per 6 mesi e per una massimo di 8.060 euro, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che si effettueranno entro il 31 dicembre, anche mediante trasformazione di rapporti di lavoro a termine. Pertanto l’eventuale deroga sulla durata massima dei rapporti di lavoro a termine si sarebbe configurata come un disincentivo normativo (in contrasto con l’incentivo economico, di risparmio sui contributi) alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro temporanei.

Sempre per quanto riguarda il medesimo articolo 8, viene abrogato il comma 1bis all’articolo 93 della legge 17 luglio 2020 n. 77 che prevedeva la proroga automatica dei rapporti di lavoro a termine per un periodo pari alla sospensione, avvenuta nei mesi precedenti, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19 (come per esempio i periodi di cassa integrazione). Già in un mio articolo, a seguito della conversione in legge del Decreto rilancio che ha introdotto questo particolare comma, ho avuto modo di constatare, al di là della finalità, la difficile applicabilità di una norma studiata poco, scritta male e “chiarita” peggio (con una faq del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Oltre a una questione di valutazione di merito sul contenuto della norma, mi preme evidenziare un problema di metodo. Non si sostiene il mercato del lavoro emanando e abrogando in meno di un mese di tempo dei provvedimenti legislativi che hanno potenzialmente un forte impatto occupazionale. Questo genera ancora più incertezza e instabilità in un Paese che avrebbe invece bisogno della massima condivisione su alcuni punti chiari e certi per far ripartire stabilmente l’economia e l’occupazione.