Può un datore di lavoro (un’impresa) recedere unilateralmente da un Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dall’organizzazione sindacale a cui ha aderito e applicato ai propri dipendenti? A tale domanda ha dato risposta la decisione della Sezione lavoro della Cassazione n. 21537 del 20 agosto scorso. La sentenza ha avuto un qualche impatto mediatico perché il datore di lavoro era una società del gruppo Fca (Fiat ‎Chrysler Automobiles) e dunque quel recesso era conseguente all’uscita, nel 2012, di questo e delle sue società da Confindustria e dalle relative associazioni di categoria.



È noto che in seguito all’abbandono dell’associazione datoriale Fca ha ritenuto di non essere più vincolata all’osservanza dei Ccnl non ancora scaduti stipulati da Confindustria e ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, esclusa la Fiom, un Contratto collettivo specifico di lavoro, ossia un contratto di gruppo (aziendale) ancorché di dimensioni nazionali, applicandolo a tutti i propri dipendenti.



In altre parole, secondo Fca, applicazione del Ccnl e attualità del vincolo associativo sono interdipendenti, ovvero il venir meno del rapporto associativo travolgerebbe anche la relazione giuridica relativa al Ccnl, legittimandone la disapplicazione anche prima del termine di scadenza previsto dal contratto stesso. Da notare che l’azione in giudizio è stata promossa da un’organizzazione sindacale, pregiudicata nei sui diritti dal cambio di contratto.

E la Cassazione ha respinto questa impostazione e distinto i due piani nel passaggio in cui osserva come «ciò di cui si discute è l’applicazione del contratto collettivo sino alla sua scadenza naturale, in mancanza di una disdetta dello stesso da parte di soggetti a ciò legittimati».



Al riguardo sono da sottolineare due punti. Intanto la questione riguarda contratti collettivi aventi una durata prefissata, perciò non a tempo indeterminato. Inoltre, non di disdetta si tratta, ma di recesso. La prima, infatti, impedisce il tacito rinnovo del contratto collettivo allo scadere del termine di durata. L’altro, invece, risolve anche prima della scadenza naturale il rapporto giuridico nato dal contratto collettivo.

Così precisati i termini della questione, la sentenza, in realtà, ribadisce un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Secondo i giudici, infatti, «nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell’art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori».

La conseguenza è che «non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso», mentre «solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c.».

Questa impostazione salvaguarda l’efficacia dell’azione sindacale e tutela i diritti non dei lavoratori, ma anche delle organizzazioni sindacali, altrimenti esposte al rischio di continue disapplicazioni e modifiche del Ccnl in base alle convenienze momentanee dei singoli datori di lavoro. D’altra parte, non sembra precluso all’autonomia collettiva di regolare diversamente anche questo profilo. Ma la sentenza non se ne occupa, evidentemente perché il tema restava estraneo alla controversia.