In una nota ufficiale l’Inps ha comunicato la sospensione dell’obbligo del versamento dei contributi anche per artigiani e commercianti. Questo vuol dire che non sono tenuti al pagamento per il quale la scadenza era fissata al 18 maggio 2020 per la prima rata della contribuzione sul minimale anno 2020. La nota precisa chi ha diritto alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i mesi di aprile e maggio. Si tratta di commercianti e professionisti che hanno aperto la propria attività dopo il 31 marzo 2019. Invece per gli altri c’è il paletto dei ricavi e dei compensi: non devono essere superiori a 50 milioni di euro per il periodo di imposta 2019. Inoltre, tra i criteri anche la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che deve essere almeno del 33 per cento per il mese di marzo e di aprile 2020, rispetto ai mesi dello stesso periodo del 2019.



INPS, CONTRIBUTI SOSPESI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Gli artigiani e i commercianti che invece superano la soglia dei 50 milioni di euro non hanno diritto alla sospensione dei contributi, a meno che non abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che però deve essere di almeno il 50 per cento rispetto ai mesi di marzo e aprile del 2019. Nella sua nota ufficiale, diffusa ieri dalla direzione centrale organizzazione e comunicazione dell’Inps, si precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento è possibile anche in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. E evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società. Mancavano all’appello solo gli artigiani e commercianti, ma il rebus è stato risolto, come emerge dal comunicato stampa diffuso ieri dall’Istituto previdenziale. Il versamento, a cui non bisogna applicare sanzioni e interessi, andrà effettuato entro il 16 settembre.

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