Chi non ha versato i contributi e li ha omessi può fare una denuncia così da poter riappacificarsi fiscalmente con l’INPS. I più onesti potranno godere di una sanzione ridotta che può arrivare e superare fino al 50% dell’addebito.
A dirlo è il Decreto Legge numero 19/2024 convertito con la legge numero 56/2024 con cui rimodula il regime sanzionatorio applicabile ai contribuenti e imprenditori che hanno omesso il pagamento dei contributi previdenziali.
Contributi omessi: come “salvarsi” dalle sanzioni
L’INPS preferisce che i contributi omessi vengano denunciati autonomamente dal libero professionista; lavoratore autonomo; imprenditore; datori di lavoro o imprese). Il nuovo decreto infatti, può scontare le sanzioni soltanto al verificarsi di alcune condizioni.
La disciplina che prevede l’addebito delle sanzioni è regolamentata dall’articolo116, comma 8, della legge numero 388/2000, che include sia le multe penali che quelle civili. In quest’ultima modifica sono state variate soltanto le sanzioni civili.
Solitamente la sanzione civile ammonta al tasso Tur stabilito dalla BCE e che risulta maggiorato del 5,5%. E qui sorge il primo cambiamento, il ravvedimento: se chi ha omesso i contributi li denuncia spontaneamente e paga in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza allora la maggiorazione è annullata.
Sconto adesione Sprint
Lo sconto del pagamento per i contributi omessi può prevedere una riduzione del 50% se dopo una notifica d’ufficio (post accertamento fiscale), il contribuente provvede ad estinguere il debito entro trenta giorni e in un’unica soluzione.
Laddove non vi siano i presupposti per poter pagare il debito nella sua interezza allora le sanzioni saranno addebitate in misura intera.
L’idea è quella di aumentare i controlli fiscali al fine di ridurre il gettito fiscale mai incassato.
Infine vi è la possibilità di non pagare i contributi o il premio previdenziale qualora oggettivamente (con analisi giurisprudenziale o amministrativa) la Legge non è chiara e neppure facilmente interpretabile.
In questo l’omissione del pagamento non vedrà alcuna sanzione a discapito del contribuente “in debito”.