Ieri abbiamo parlato delle nuove regole in fatto di riforma della giustizia tributaria che consente di poter evitare la Cassazione per tutti i contribuenti che hanno vinto in due gradi di giudizio contro l’Agenzia delle entrate, in questo modo sarà possibile uscirsene pagando soltanto il 5%, ma come fare per quei contenziosi in cui sono stati effettuati accertamenti a tavolino, quindi senza entrare all’interno dei negozi e verificare effettivamente gli illeciti o le omissioni?
La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 23.729 del 29 luglio 2022 ha stabilito che l’assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’atto in positivo, se il contribuente supera la prova di resistenza. Questo però vale soltanto per i tributi armonizzati tra cui rientra l’Iva, ma non vale per Ires, IRPEF, cioè i cosiddetti tributi non armonizzati.
Controlli a tavolino: il caso
La controversia è sorta a seguito della notifica di un avviso di accertamento relativo alla ripresa di IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2005 fondata su accertamenti a tavolino volti a definire la conduzione antieconomica dell’impresa. A questo proposito è stato comminata una sanzione al contribuente è quest’ultimo ha fatto ricorso per la stessa mancata attivazione d’Ufficio del contraddittore preventivo.
In particolare il contribuente ha dimostrato che:
- il minore apporto all’attività aziendale era dovuto a motivi di salute della titolare,
- l’intervento licenziamento di una collaboratrice ;
- la stipulazione di un mutuo per far fronte alla gestione corrente dell’anno di imposta.
Controlli a tavolino: la decisione della Cassazione
In riferimento a tutto questo è stato eccepito il vizio di invalidità dell’accertamento ai tributi non armonizzati, poiché formulati soltanto sulla base della documentazione acquisita tramite questionari.
L’obbligo di contraddittorio preventivo riguarda soltanto i tributi armonizzati, così è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha respinto la tesi dell’amministrazione finanziaria, per cui il confronto con il contribuente ci sarebbe comunque stato nel corso della procedura dell’accertamento con adesione. Il contribuente ha superato comunque la prova di resistenza, adducendo motivazioni concrete e non pretestuose.