I giudici del collegio 1 della Corte di giustizia tributaria del primo grado di Trieste, nella recente sentenza dell’11 aprile 2023, la numero 81/1/23, hanno deciso che la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria sussiste anche in assenza di un inserimento della materia tra gli atti impugnabili nel processo tributario.
La decisione fa riferimento ad un ricorso del 2022, dove un condominio aveva impugnato un provvedimento di annullamento della comunicazione per opzione, rimandandola all’articolo 121 del DL 34/2020 che era stato notificato il 23 settembre 2022 dall’Agenzia delle entrate di Trieste.
Controversie Superbonus 110%: il caso di Trieste
Il condominio infatti aveva eseguito i lavori per ridurre il rischio sismico sull’intero fabbricato condominiale e aveva raggiunto la percentuale di avanzamento lavori, così come era stato indicato nella normativa che soggiaceva all’ottenimento del superbonus 110%. Successivamente aveva inviato all’Agenzia delle Entrate una prima comunicazione dell’opzione che veniva accettata senza alcuna obiezione da parte dell’ufficio competente. Il condominio però, dopo aver raggiunto il 60% dello stato di avanzamento lavori, aveva inoltrato anche una seconda comunicazione di averli sospesi per concentrarsi sulla verifica dei requisiti e della regolarità dei profili di rischio indicati dalla normativa.
A quel punto l’amministrazione ha rigettato la richiesta di autotutela dell’amministrazione di condominio e ha precisato che la motivazione dell’annullamento della comunicazione richiedeva nella circostanza che l’intestazione dell’immobile a persone fisiche era un escamotage per fruire del bonus edilizio con aliquota piena al 110%, che altrimenti non sarebbe stato dato all’impresa appaltatrice in caso di acquisto diretto dell’immobile. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione dell’amministrazione pubblica, la srl avrebbe acquistato direttamente l’immobile e avrebbe proceduto alla ristrutturazione in risanamento conservativo per una successiva rivendita. Per farlo però avrebbe fatto risultare come acquirenti dell’immobile ai suoi familiari che avrebbero costituito poi il condominio e affidato quindi i lavori alla stessa società srl che avrebbe beneficiato della rivendita. In questo modo la srl avrebbe sia ottenuto il superbonus 110%, ma anche il guadagno della rivendita degli immobili.
Controversie Superbonus 110%: decide la giustizia tributaria anche in assenza di normativa
In realtà la legge si è già espressa in merito a questi escamotage utili a richiedere il superbonus 110%. In particolare quando un fabbricato viene reso come un condominio con almeno 4 condomini e con tanto di amministratore, unitamente per fluire del superbonus 110%. Un’azione che viene considerata fraudolenta.
E così il fisco si è costituito in giudizio il 16 gennaio eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione in merito al fatto che l’atto impugnato non era in realtà impugnabile, così come indicato nell’articolo 19 del decreto legislativo 546/1992 e precisando che nell’ambito degli interventi riferibili al superbonus di quell’articolo 119 del decreto 34/2020, il legislatore ha introdotto una normativa destinata a rafforzare i controlli preventivi, mediante procedure automatizzate che sono consentite Grazie all’articolo 122 bis del decreto 34/2020.
I giudici hanno riconosciuto valide le tesi dell’Agenzia delle entrate in merito alle anomalie riscontrate e quindi hanno affermato che la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria sussiste anche in ordine alla materia relativa al 110%, anche se il provvedimento impugnato non è stato incluso nelle fattispecie elencate nell’articolo 19 del decreto 546/1992. Quindi non può essere considerato accettabile in caso come quello in oggetto, con anomalie evidenti e dimostrate, benché esista una falla nel sistema giudiziario e nella normativa.