Non ci sarà nessuna conseguenza per i tifosi della Juventus a seguito dei cori razzisti degli stessi supporters nei confronti di Romelo Lukaku. In occasione della sfida dello scorso 4 aprile 2023, durante il match fra Juventus e Inter valevole per la semifinale di Coppa Italia, si verificarono dei cori razzisti contro il centravanti attualmente in forza alla Roma. Gli stessi sono stati ritenuti non penalmente punibili secondo la Procura in quanto durarono poco e furono fatti furono fatti per «evidenti ragioni di rivalità sportiva», come riferisce il Corriere della Sera. Inoltre i quasi 150 tifosi bianconeri indagati si «influenzarono l’uno con l’altro».



Di fatto il reato c’è stato ma la Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per l’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per «particolare tenuità del fatto». Il quotidiano di via Solferino comunque sottolinea che: “Se per le norme non fa una piega, di certo, per impatto sociale e indignazione globale, l’episodio tenue non fu”. In quell’occasione Romelo Lukaku esultò sotto la curva juventina dopo il rigore del pareggio con occhi chiusi e dito sulla bocca, e lo stesso fu quindi squalificato dal giudice sportivo. In seguito il presidente FIGC Gravina aveva fatto rimuovere la squalifica dopo aver considerato «gli inequivocabili insulti razzisti» di cui era stato bersaglio e «l’impegno dell’ordinamento sportivo nella lotta a ogni forma di razzismo». Era poi partita una indagine che aveva portato il Daspo a 171 persone, quindi l’inchiesta del pm Davide Pretti con 144 tifosi che furono indagati per cori razzisti e lancio di oggetti. «La giurisprudenza, già in passato – scrive il magistrato – si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali».



CORI RAZZISTI CONTRO LUKAKU DEI TIFOSI JUVENTUS: CHIESTA ARCHIVIAZIONE ANCHE PER IL LANCIO DI OGGETTI

E ancora: «Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale».

Quindi conclude dicendo: «Il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto». E’ stata chiesta l’archiviazione anche per il lancio di oggetti: «Di piccole dimensioni (ad esempio un accendino) che non hanno creato alcun pericolo per le persone presenti, ragione per cui non è integrata la fattispecie incriminatrice».