La sentenza della Corte Costituzionale ha contribuito a chiarire il criterio di determinazione delle sanzioni tributarie comminate dall’Agenzia delle entrate: dette sanzioni tributarie vanno dimezzate se sproporzionate.

Corte Costituzionale e fisco: la sentenza che cambia tutto

Insomma lo spauracchio del fisco potrebbe abbassare la testa dopo l’ultima sentenza della Corte Costituzionale che consente di dimezzare le sanzioni spropositate. La Corte Costituzionale ha per la prima volta introdotto il concetto di sanzioni proporzionate al reato commesso e alla quantità di soldi non corrisposti all’Agenzia delle Entrate.



E quanto si legge nelle motivazioni della sentenza numero 46 depositata da Luca Antonini con cui la Corte Costituzionale ha deciso che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Bari, sulla base dell’articolo 1, comma 1,1 primo periodo del decreto legislativo 471 del 1997 prevede come “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dei 120 ai 240 % dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250”.



Corte Costituzionale e fisco: quando vanno dimezzate le sanzioni?

Un principio che ci siamo abituati a leggere, conoscere e anche pagare. Ma un contribuente ha deciso di dire no e, nonostante avesse omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente al regime fiscale del consolidato, aveva presentato la propria dichiarazione versando in ritardo le imposte unitamente agli interessi alle estensioni ridotte avvalendosi anche del ravvedimento operoso.

Questo non lo ha salvato dagli avvisi di accertamento e sanzioni promesse a presentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: l’importo da pagare era di 17.637,60 e un milione 256.652 euro pari al 120% delle imposte accertate.



La CTP di Bari ha dubitato dunque del principio di legittimità costituzionale della sanzione con riferimento all’articolo 3 della Costituzione e al principio di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza nella parte in cui prevede che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi deve far comunque seguito alla ricezione dell’avviso di accertamento e quindi il versamento spontaneo dell’imposta andava giù da sola a sanare quanto dovuto. Ma la sanzione che va dal 120% al 240% viene invece applicata sull’intero ammontare anziché sull’importo residuo.

La sentenza ha dichiarato non fondata la questione sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 7 nella quale il perimetro di applicazione del comma 4 (dell’articolo 7 del decreto 472/1997) viene dilatato, considerando che le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato in comma 1 di tale articolo in particolare la condotta della gente e l’opera da lui svolta, per l’eliminazione all’attivazione delle conseguenze. Questo principio volto a dimezzare le sanzioni sproporzionate, va applicato tutte le sanzioni tributarie dell’Agenzia delle Entrate oppure per quei casi già in sede di contenzioso, anche a prescindere da una formale istanza di parte.