L’Agenzia delle Entrate sta inviando una raffica di avvisi bonari per tutti i contributi non versati nell’anno d’imposta 2020, in concomitanza del covid. I destinatari sono persone fisiche, ditte individuali e professionisti che hanno omesso i pagamenti per quell’anno d’imposta: si tratta di omessi o tardivi versamenti di saldo e acconti di imposte dirette tra i quali Irpef, addizionali comunali e regionali, cedolare secca, imposta sostitutiva forfettario ed anche Ivie ed Ivafe dovuti per l’anno d’imposta 2020.
Covid: gli avvisi bonari sono riferiti al 2020
In quel periodo infatti ci furono parecchie restrizioni relativamente alla pandemia da covid 19. Le sanzioni per coloro che sono stati raggiunti dagli avvisi bonari avranno delle sanzioni ridotte, per effetto della tregua fiscale dal 10 al 3%, laddove vengano ravvisate irregolarità.
Gli avvisi bonari hanno immediatamente recepito gli effetti della tregua fiscale e infatti in tutte le pagine si ricorda al contribuente che le sanzioni applicate sono ridotte al 3% delle imposte non versate oppure versate in ritardo. Tutto ciò ai sensi della legge n.197, art. 1 comma 153 del 2022, che però estende la riduzione delle sanzioni solo alle comunicazioni emesse per i periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.
Covid: sanzioni ridotte
Oltre alla riduzione delle sanzioni vi è però altro effetto benefico introdotto con la legge di bilancio 2023 che renderà la gestione dei pagamenti, dal punto di vista del reperimento della liquidità, più semplice per i contribuenti. Con l’articolo 1 comma 159 della legge 197/2022 è stato infatti modificato l’articolo 3-bis comma 1 del dlgs 462/1997 che disciplina le modalità di dilazione degli avvisi bonari stabilendo, anche per le comunicazioni di irregolarità under 5000 euro, la possibilità di richiedere una dilazione in 20 rate rispetto alle 8 massimo concesse con la previgente formulazione della disposizione.