Con l’avvento del Covid-19, che ha sconvolto il mondo intero e continua a tenere sotto scacco diversi paesi alle prese con importanti incrementi dei contagi, anche le polizze assicurative si sono dovute aggiornare, aggiungendo l’infezione da Coronavirus tra le voci che potrebbero portare o meno all’indennizzo per i lavoratori. Con il cosiddetto decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, nello specifico all’articolo 42, subire l’infezione del virus è stato equiparato ad un vero e proprio “infortunio” sul lavoro, ma ad oggi diverse sono state le disparità di trattamento tra chi lavora come dipendente di una struttura pubblica o privata e chi invece svolge l’attività da libero professionista.
Infortunio o malattia? L’interrogativo nasce dal fatto che solo il primo caso di lavoratori citato in precedenza vede riconosciuto il Covid-19 come infortunio e dunque ricoperto dall’assicurazione Inail. Negli altri casi invece si parlerebbe di malattia. Perché questa differenza? A fare il punto della situazione ci ha pensato anche l’ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che al sito Sanità Informazione ha spiegato cosa c’è dietro a questa “discriminazione” in atto tra pubblico e privato.
COVID, INFORTUNIO O MALATTIA? LA SPIEGAZIONE DELL’ANIA
Le nuove polizze assicurative, aggiornata grazie al decreto Cura Italia, prevedono che la tutela venga attivata esclusivamente se il virus “è contratto sul luogo di lavoro e per quei soggetti che rientrano nell’alveo della tutela Inail” spiega l’ANIA. Secondo l’associazione però ha sottolineato: “Con riferimento alle coperture Infortuni private, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’Associazione ha più volte ribadito che il Covid-19 non è coperto dalle polizze infortuni private in quanto l’art. 42 del decreto “Cura Italia” è una norma di carattere speciale, emanata in un contesto emergenziale, che non trova applicazione in ambito privatistico”.
Spiegare il perché è semplice. Infatti, analizzando le coperture infortunistiche dei privati, il mercato ha sempre definito l’evento in termine strettamente medico-legale “intendendolo come un evento traumatico e violento, dovuto ad una causa esterna, che produce delle “lesioni fisiche obiettivamente constatabili”. Secondo l’associazione dunque non si può far altro che indicare il contagio da Covid tra le malattie. Le compagnie, per venire incontro alle esigenze dei clienti, hanno poi modificato le proprie offerte: “Hanno sviluppato prodotti assicurativi ad hoc prevedendo garanzie specifiche in caso di contagio da Covid-19 come, ad esempio, indennità giornaliere (in genere previste solo in caso di ricovero) per il periodo di quarantena”.
A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa succede agli operatori sanitari che lavorano come liberi professionisti? L’articolo 42 del dl parla chiaro: “Si applica esclusivamente al personale sanitario dipendente e non anche ai lavoratori autonomi e conseguentemente ai medici liberi professionisti”.