Com’è noto, il c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 111 del 6.8.2021) ha disposto che per l’anno scolastico 2021-2022 l’attività scolastica sia svolta in presenza e che fino al termine dello stato di emergenza tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 (il c.d. green pass).
All’epoca dell’entrata in vigore del Decreto (appena quattro mesi fa, ma sembra passato un secolo), quella certificazione identificava ciò che oggi viene chiamato green pass “base”, ovvero un certificato che attestava l’avvenuta vaccinazione, oppure l’avvenuta guarigione da Covid-19, oppure ancora l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, da ripetere ogni 48 ore. L’evoluzione della pandemia, con la comparsa sulla scena della variante “delta”, ha però indotto il Governo a introdurre un ulteriore “giro di vite”, nel tentativo di garantire lo svolgimento dell’attività scolastica in presenza (sforzo ampiamente comprensibile anche con il senno del poi, se si considera che recentemente è apparsa pure la variante Omicron). E così, con il D.L. n. 172 del 2021, sono state introdotte nuove regole a partire dal 15 dicembre di quest’anno.
Anzitutto, è stato precisato che l’adempimento dell’obbligo vaccinale volto ad arginare l’infezione da Covid comprende il c.d. “ciclo vaccinale primario” (ovvero la somministrazione del vaccino nelle dosi stabilite dal ministero della Salute) nonché “a far data dal 15.12.2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo” (art. 1, comma 1, lett. a D.L. n. 172/2021). L’adempimento di quell’obbligo è stato poi esplicitamente previsto per tutto il personale della scuola (dall’art. 2, comma 1, del D.L. richiamato); e per chi non si vaccina c’è l’immediata sospensione dall’attività lavorativa e dalla corresponsione della retribuzione (e di qualsivoglia altro compenso o emolumento). Al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, il D.L. n. 172/2021 ha introdotto una apposita procedura, caratterizzata da tempi stringenti: i Dirigenti scolastici “invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa … ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale“. In caso di mancata presentazione da parte dell’interessato della documentazione richiesta, i Dirigenti scolastici ne danno immediata comunicazione al dipendente e ciò comporta l’altrettanto immediata sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione.
Visto che l’obbligo vaccinale (per legge) non si esaurisce nella sola effettuazione del così detto “ciclo primario”, ma richiede anche la somministrazione della dose di richiamo (v. sopra), una domanda che potrebbe sorgere, vista anche l’evoluzione della pandemia, è se anche il personale già vaccinato debba sottoporsi alla terza dose nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla procedura del D.L. n. 172/2021. Un indizio di risposta, ovviamente condizionato dal quadro normativo attuale (che in futuro prossimo potrebbe cambiare), è stato fornito dal ministero dell’Istruzione. Con Nota del 7.12.2021 il Ministero ha segnalato che “la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde Covid-19, ora pari a nove mesi” e che “l’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni)” (precisiamo che ora l’intervallo di tempo dal completamento del ciclo vaccinale è stato ridotto a 4 mesi dal Ministero della Salute e che a decorrere dal 1.2.2022 la durata del green pass sarà ridotta a sei mesi).
Fermiamoci: se lo stesso ministero dell’Istruzione ha precisato che la dose di richiamo può “essere effettuata non prima di cinque (ora quattro) mesi dal completamento del ciclo vaccinale” pare potersi dedurre che non ci sia spazio per potere esigere dal dipendente scolastico la sottoposizione alla dose booster prima di quel lasso di tempo e nel ristrettissimo lasso di tempo stabilito dal D.L. n. 172/2021 (“non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito“). Del resto, pretendere che il personale che ha completato il ciclo vaccinale si sottoponga subito alla c.d. terza dose potrebbe scontrarsi con la realtà dei fatti. In caso, ad esempio, di effettuazione della prima o seconda dose da meno di quattro mesi, non si può materialmente prenotare la dose booster.
Quanto precede merita però un “nota bene”: in assenza di FAQ del Governo sul punto, con l’andamento dei contagi in continua evoluzione e con disposizioni normative che vengono modificate e aggiornate di momento in momento, non si può affatto escludere che a breve venga normativamente stabilito un meccanismo più incalzante per effettuare la terza dose, e ciò per meglio proteggere se stessi, colleghi e studenti. Come segnala anche la richiamata Nota del ministero dell’Istruzione, “la realtà di questo tempo ci ha scosso. Più ancora ha scosso i nostri studenti che, pur animati dalla giovanile baldanza, sono in itinere nella costruzione del proprio sé e dunque maggiormente necessitano di accompagnamento nell’introduzione alla realtà. Perciò ognuno di noi, in questo tempo, è chiamato a fare quanto più e meglio può, nello svolgere il compito scolare cui a diverso titolo è chiamato“. Anche ottemperando appieno all’obbligo vaccinale.
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