Premessa: nessuno, proprio nessuno, parteggia per qualcuno o qualcosa e questo nostro dovuto approfondimento non ha alcun intento di voler “stare” oppure “non stare” con o contro qualcuno. Pertanto, l’eventuale pensiero di chi legge nell’additare chi scrive attraverso un “Tu stai con …” sarà certamente fuori luogo poiché, ancor più, il potenziale accusatore ignora l’oggettiva realtà dei fatti (e delle norme vigenti).



Archiviata questa premessa, ora, il fatto. Il contendere ha come oggetto il delicato e complesso dossier Credit Suisse-Ubs che, in queste ultime giornate, si è caratterizzato per essere stato definito un vero e proprio “affaire” per la parte compratrice (rif. Ubs), mentre sul versante degli investitori un sonoro salasso monetario (rif. Credit Suisse): non solo dal punto di vista azionario, ma, soprattutto, sull’ormai e tanto gridato “scandalo” per i detentori di titoli obbligazionari AT1 (Additional Tier–1) dello stesso istituto di credito oggetto di acquisizione.



Per chi non avesse una specifica competenza in materia quest’ultima tipologia di strumenti finanziari si caratterizza per un elevato rischio con ovvio significativo ritorno in conto capitale (rif. cedola riconosciuta). Una sintetica descrizione è possibile ricavarla attraverso la consultazione del sito della Consob che, nella propria sezione dedicata all’educazione finanziaria, riporta le varie tipologie di obbligazioni tra cui le cosiddette “subordinate” ordinate per livello di rischio e con la loro specifica caratterizzazione: «Infine, abbiamo le c.d. Tier 1, la tipologia più rischiosa. Sono titoli senza scadenza, anche se l’emittente ha la facoltà di rimborso anticipato dopo un certo periodo di tempo dall’emissione (10 anni). Il rischio per il sottoscrittore è elevato dato che il pagamento delle cedole può essere annullato (e non solo sospeso). Inoltre, qualora vengano realizzate perdite in grado di compromettere la solidità patrimoniale dell’emittente, il capitale da rimborsare viene decurtato, pro-quota, di queste perdite».



Da quanto emerge il messaggio è molto chiaro: “Caro investitore, pur essendo un’obbligazione, fai molta attenzione perché hai scelto quella più rischiosa. Tuoi gli onori, ma, anche gli oneri (decisamente elevati)”. È superfluo sottolineare come questo insieme di rischi al pari delle caratteristiche di ciascun strumento finanziario siano presenti nello specifico documento informativo messo a disposizione degli investitori.

Nonostante questa accademica consapevolezza, i recenti fatti che hanno negativamente interessato le obbligazioni AT1 di Credit Suisse hanno gettato nello sconforto non solo gli addetti ai lavori, ma, soprattutto, l’intera platea degli molti commentatori: nell’arco di poche ore (un fine settimana) si è deciso sul destino di questa particolare forma di investimento e, infatti, all’indomani dell’operazione di salvataggio, le quotazioni dei titoli detenuti vedevano il loro azzeramento per un complessivo ammontare di oltre 16 miliardi di franchi. A seguito di questo “default”, in molti, anzi moltissimi osservatori, hanno reclamato giustizia (si preannunciano cause nelle dovute sedi) sulla falsariga di un vero e proprio cambio delle regole del gioco se raffrontato al trattamento riservato ai titolari di titoli azionari che, nonostante la caduta subita, hanno continuato a essere presenti sul mercato.

Oggettivamente, però, le eventuali “regole del gioco” sembrano, invece, essere state rispettate. Ieri, infatti, per evitare ulteriori strascichi, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha diffuso un comunicato stampa con l’intento di informare sul suo recente intervento per così dire “inconsueto”: «Gli strumenti AT1 emessi da Credit Suisse prevedono per contratto l’azzeramento integrale qualora si verificasse un evento scatenante (viability event), in particolare se viene concesso un sostegno straordinario da parte dello Stato. Poiché il 19 marzo 2023 sono stati concessi a Credit Suisse mutui a sostegno della liquidità con garanzia della Confederazione in caso di dissesto, queste condizioni contrattuali risultavano adempiute per gli strumenti AT1 emessi dalla banca».

Sostanzialmente, è più sinteticamente, la ragion d’essere alla base dell’avvenuto azzeramento è da ricondurre a quanto indicato all’inizio dello stesso comunicato stampa: «L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA spiega le basi per l’azzeramento integrale del valore nominale degli strumenti di capitale AT1 di Credit Suisse. Al riguardo la FINMA si basa sui prospetti di emissione delle obbligazioni come pure sull’ordinanza di necessità del Consiglio federale».

Questa citata azione di causa-effetto vede una propria sintesi con l’indicato «come pure»: da una parte, la presenza della facoltà di poter agire mediante l’azzeramento poiché contemplato dal prospetto, e, da un’altra parte, l’ulteriore (una sorta di “giustificato motivo”) agevolazione concessa a favore di Credit Suisse riconducibile ai mutui supplementari erogati a sostegno della liquidità così come la concessione da parte della Confederazione di garanzie.

Gli elementi per ricorrere versus tale provvedimento saranno sicuramente altri e quindi diversi rispetto a quanto finora letto e commentato. Al momento attuale, gli eventuali palesati “non sapevo”, “non possono” e molto altro ancora, non appaiono sufficienti né in sede dibattimentale e neppure come sensata cronaca finanziaria.

Come sempre bisogna cercare altro e non fermarsi alla più facile risposta perché più immediata. Anche se più difficoltoso: “Non sto con nessuno. Sto con la (vera) informazione”. Sipario.

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