Le cessioni del credito e gli sconti in fattura derivanti da bonus edilizi potranno essere rateizzati entro e non oltre il 31 marzo 2023. La novità è che è stato ampliato il novero delle agevolazioni in grado di godere di questa opzione, vale a dire includendo anche i crediti relativi al bonus barriere architettoniche.
Crediti e sconto in fattura: come è stata modificata la normativa
Il dl 176/2022 (convertito con modificazioni, in legge n. 6/2023), all’art 9, stabilisce la possibilità per gli interventi “superbonus” di derogare all’utilizzo in compensazione del credito, nel limite dei 5 anni che vengono però portati a 10. La concessione è rivolta al cessionario o al fornitore che ha ricevuto il credito quale “sconto” delle proprie prestazioni. Per poter ottenere l’agevolazione va data comunicazione per via telematica a cura del fornitore/cessionario (quindi, soggetto titolare del credito) all’Agenzia delle Entrate.
Questi soggetti dovrebbero poter ottenere una maggiore flessibilità in termini temporali per il recupero delle rate, allungando il periodo di compensazione e riducendo l’ammontare della singola rata. Quindi verrebbero, in questi casi, revisionati i termini (ad esempio dal 31-10-22 al 31.03.23), così da agevolare chi ha ricevuto i crediti anche dopo il primo termine fissato (31.10.22). Costoro infatti, sulla base della precedente normativa, si troverebbero ancora nell’obbligo quinquennale del credito. Il termine, dome abbiamo detto, è stato poi modificato e portato ad un livello decennale che ha validità solo per le quote future, come per altro precisato nell’art. 9 co. 4 d.l. n. 176/2022: “La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso”.
Crediti e sconto in fattura: ampliati i termini decennali anche per il bonus barriere architettoniche
Le agevolazioni edilizie da cui scaturiscono i crediti inoltre sono state ampliate e quindi verrebbero automaticamente incrementate anche le possibilità di ottenere la compensazione decennale. Tra i meccanismi introdotti abbiamo anche quello relativo alle barriere architettoniche.
L’emendamento però è stato “accantonato” temporaneamente in attesa che venga sciolta la riserva da parte dell’esecutivo per un’eventuale e ulteriore possibilità di estendere ulteriormente l’arco temporale di recupero in una forbice variabile tra i 15 e i 20 anni.
Peraltro il meccanismo di scelta opzionale per la fruizione decennale del credito trasferito, potrebbe trovare (nella versione definitiva) applicazione anche nel caso di utilizzo diretto da parte del beneficiario dell’agevolazione, consentendo allo stesso il recupero della detrazione in un arco temporale più esteso ma che avrebbe l’indubbio pregio di poter utilizzare “in proprio” il beneficio, senza ricorrere ai meccanismi di cessione o sconto.