Dal primo settembre sono cambiate le penali sui crediti inesistenti e non spettanti. Le nuove regole sanzionatorie avranno un impatto anche sulle multe da dover applicare ai bonus edilizi.

Il nuovo Decreto Sanzioni presenta due facce della medaglia: una bella e un’altra meno piacevole. La notizia positiva riguarda l’alleggerimento delle sanzioni rispetto al passato, quella meno bella abolisce il requisito della “non rilevabilità dell’irregolarità sfruttando i controlli automatizzati”.



Crediti inesistenti e non spettanti: le nuove regole

Il nuovo Decreto Sanzioni cambia le regole sui crediti inesistenti e non spettanti. Prima di tutto è stato rivisto il concetto dei crediti di imposta cosiddetti “inesistenti”. Già da tempo il Fisco italiano stava dietro ai falsi crediti di imposta che creavano problemi e tanti gettiti fiscali non indifferenti.



Eliminando il requisito della “non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati” è più semplice che i contribuenti possano “cascare” in questa situazione, che a sua volt prevede delle multe più salate.

Tuttavia esiste – come accennato – una riduzione sanzionatoria che consente ai contribuenti di poter risparmiare un po’ di soldi.

Le nuove regole sono state differenziate rispetto a quello che succedeva prima: le multe per i crediti inesistenti ammontavano al 100% e 200% in più rispetto al “credito incassato”. Mentre per i crediti non spettanti la sanzione era pari al 30% di quanto ottenuto.



Oggi la situazione è differente:

  1. Crediti non spettanti: la multa scende dal 30% al 25% e vengono esclusi i crediti che non rientrano nella categoria di quelli con “specifici elementi o particolari qualità”, per i quali non sono stati applicati gli adempimenti amministrativi minori. In quest’ultimi casi viene applicata una multa fissa di 250€ da attribuire al contribuente qualora rimosse la violazione entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  2. Crediti inesistenti: la multa è stata ridotta al 70% ma è possibile arrivare fino al 140% nel caso in cui i cosiddetti crediti inesistenti siano “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artificiali”.