La detenzione di criptovalute presso exchange esteri, è al centro della risposta all’interpello numero 397 del primo agosto 2022 , dove l’Agenzia delle entrate stabilisce che devono essere dichiarati anche i proventi derivanti dalla detenzione, gestione e investimento di criptovalute detenute su exchange esteri, assoggettati al regime dei neo residenti
Criptovalute: in che modo vengono tassate se sono detenute all’estero?
L’Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente sulla tematica relativa al possesso di criptovalute e del loro trattamento fiscale, soprattutto per quanto concerne la detenzione presso exchange esteri.
Le operazioni in valute virtuali richiedono l’applicazione dei regimi di trattamenti fiscali relativi alle valute estere tradizionali. Quindi possedere due Bitcoin presso un exchange esteri. Come possedere le equivalenze in sterline oppure in rubli presso banche estere tradizionali.
L’agenzia però ha affermato che il trasferimento di una tipologia di asset e quindi di possesso di una valuta ad un wallet estero è un’operazione fiscalmente neutra.
Criptovalute: come vengono tassate le plusvalenze prodotte su exchange all’estero
Ma cosa succede se dall’utilizzo e dalla gestione di quelle criptovalute ne deriva una plusvalenza? In questo caso l’Agenzia delle entrate chiarisce che era i redditi prodotti dagli scambi di criptovalute presso exchange situati all’estero sono redditi diversi prodotti all’estero, vengono considerati così, esattamente come se si possedesse una società extra Europea che produce del reddito extraeuropeo appunto Questo vuol dire che la tassazione delle plusvalenze prodotte nell’ambito del regime dei neo residenti in Italia è assorbita dall’imposta sostitutiva dei redditi esteri prevista dall’articolo 24 bis del Tuir.
Che cosa cambia in soldoni? Questa spiegazione significa che i proventi derivanti dalla plusvalenza di criptovalute gestite e detenute all’estero, sono soggette al regime dei cosiddetti neo residenti introdotto dalla legge di bilancio 2017. Quindi questo regime, è contenuto nell’articolo 24 bis della TUIR e prevede che, in deroga al World Wide Principal Taxation, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento dell’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero ai sensi dell’articolo 165 comma 2 del TUIR.
In buona sostanza i redditi imponibili sono le cessioni a termine di valute virtuali in quanto operazioni connotate da finalità speculativa oltre alle cessioni pronti nell’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici, i cosiddetti wallet, per cui la giacenza media supera il controvalore di 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo di imposta ai sensi dell’articolo 67 comma 1 ter lettera c , e come una ter del tuir.