L’Agenzia delle Entrate fa una precisazione importante sulle criptovalute e le tasse da dover pagare. Nell’ultima circolare l’ente specifica le condizioni affinché un contribuente debba compilare il quadro RW inserendo le monete virtuali che detiene.

Discorso a parte per le crypto attività le cui monete vanno tassate soltanto dopo aver generato una plusvalenza. Il contribuente italiano deve conservare le criptomonete presso un registro operatori di valute virtuali, che sia istituito in un Organismo agenti e mediatori (Oam).



Criptovalute tasse: eccezioni nel quadro RW

Tra le tasse attribuibili alle criptovalute non possiamo omettere il bollo (l’unica eccezione va fatta nel caso in cui la società che opera in Italia ha già versato il bollo e fa interamente da sostituto d’imposta). Poniamo il caso di un contribuente che ha dei Bitcoin presso una società che opera legalmente in Italia. Le crypto sono state dichiarate lecitamente nel quadro RW relativamente alla propria dichiarazione dei redditi.



Nel 2023 la società (non vestendo il ruolo di sostituto di imposta) addebita il costo dell’imposta di bollo in misura uguale al 2 per mille del valore (ovvero quelle previste per le cripto attività). In questa situazione la domanda che si pone il contribuente è se sotto l’aspetto dichiarativo e sul trattamento fiscale è in regola oppure no.

L’Agenzia delle Entrate risponde con quanto contenuto nella circolare 30/2023, che è stata pubblicata dopo l’introduzione della Legge di Bilancio 2023. In esso viene indicato il ruolo del legislatore che specifica di inserire le cripto attività nel Quadro RW del modello reddituale (anche se il contribuente non li possiede direttamente ma ha investito su di esse).



Detenzione delle crypto

Le criptovalute e le tasse (come l’imposta di bollo) vanno dichiarate allo Stato italiano. Nel caso specifico il contribuente afferma di esser titolare di alcune criptomonete e di aver mediante un “prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano e regolarmente iscritto all’Oam“.

Nonostante la stessa società abbia applicato l’imposta di bollo, in realtà tale tassa non andrebbe addebitata al contribuente.