La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa rappresenta una novità nell’ambito della soluzione delle crisi aziendali, offrendo alle imprese un’ulteriore possibilità di trovate una soluzione in un momento difficile dell’economia mondiale. La disciplina della CNC si inserisce nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), con l’obiettivo di prevenire l’insolvenza anticipando e gestendo le situazioni di crisi finanziaria. L’istituto prevede un percorso stragiudiziale e negoziale, in cui l’imprenditore richiede la nomina di un esperto, figura fondamentale nel corso delle trattative. Tuttavia, l’esperto non deve solo possedere i requisiti richiesti dalla legge, ma anche competenze specifiche, come quella di essere abile negoziatore e avere una conoscenza approfondita del diritto e della situazione aziendale.
La CNC rappresenta un ulteriore strumento a disposizione delle imprese in difficoltà, vigente anche in altri Paesi europei, e che può essere utilizzato in caso di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che rende probabile la crisi o l’insolvenza e risulta perseguibile il risanamento dell’impresa. L’introduzione della CNC nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza mostra l’attenzione del legislatore alle esigenze del mondo dell’economia e della finanza.
In questa situazione, la figura dell’aziendalista è assolutamente essenziale per affiancare l’imprenditore durante la complessa fase di gestione quotidiana dell’azienda in crisi e durante le trattative con i creditori. L’aziendalista ha le competenze e le conoscenze necessarie per aiutare l’imprenditore a prendere le decisioni giuste per la sopravvivenza dell’azienda. Il concorsualista, invece, ha il compito di individuare la migliore exit strategy della procedura fallimentare. Questo potrebbe includere un accordo con uno o più creditori o l’utilizzo di uno degli strumenti offerti dal CCII. In ogni caso, l’obiettivo principale è quello di trovare una soluzione sostenibile ed efficace per garantire la ripresa dell’azienda. Grazie all’esperienza dell’aziendalista e del concorsualista, l’imprenditore può prendere le decisioni più corrette e raggiungere i migliori risultati possibili in una situazione di crisi.
A fronte di questa soluzione, emerge che alla data del 15 settembre 2023 si registra un’elevata percentuale di istanze archiviate con esito negativo, pari all’84%. Tuttavia, si evidenzia anche che solo il 3% delle istanze ha avuto esito liquidatorio, il che dimostra come gli strumenti a supporto del risanamento dell’impresa possano offrire un’alternativa concreta alla liquidazione.
Un’altra caratteristica peculiare del nuovo strumento è la riservatezza che la stessa garantisce rispetto ai rapporti con tutti gli stakeholder. Quest’ultima, tuttavia, svanisce nel momento in cui si rende necessaria la richiesta delle misure protettive e, di conseguenza, la pubblicità imposta normativamente dalle stesse (pubblicazione in Camera di Commercio) rende pubblica la notizia. Lo strumento totalmente negoziale e stragiudiziale, in coerenza con queste caratteristiche non detta il contenuto degli accordi, ma solamente la finalità degli stessi: il risanamento dell’impresa.
A tal fine risulta essere di particolare interesse l’evoluzione che il legislatore ha proposto nella delega fiscale del corrente anno. Se infatti, la possibilità di introdurre anche la transazione fiscale all’interno della procedura di Composizione Negoziata era stata individuata nelle bozze del D.L. 13/2023, all’emanazione del Decreto Pnrr ter, tale fattispecie è stata poi espunta dal provvedimento. Oggi nella delega fiscale si inserisce la possibilità di introdurre all’interno della Composizione Negoziata un accordo transattivo volto allo stralcio o al dilazionamento del debito erariale. Se tale previsione venisse confermata sarebbe molto probabile che l’utilizzo dello strumento veda un sensibile incremento delle richieste di accesso. È inoltre di rilevante interesse la risposta all’interpello n. 443/2023 fornita dall’amministrazione finanziaria. In questo documento si chiarisce che è possibile proporre all’amministrazione finanziaria un pagamento dilazionato in massimo 120 rate in seno alla Composizione Negoziata anche di somme non iscritte a ruolo, ossia di tutto il debito tributario risultante ed inoltre che le rate possono essere costanti o crescenti in funzione dei flussi di cassa risultanti da piano di ristrutturazione, la cui determinazione deve essere confermata (o modificata) dall’Agenzia delle Entrate.
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