Per diventare gestori della crisi d’impresa ai sensi dell’ex articolo 356 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, sono cambiate nuovamente le regole: infatti diventeranno validi tutti gli incarichi giudiziari ricevuti, purché in un quadriennio fino al 15 luglio 2022, la data corrisponde all’entrata in vigore della CCII.



Crisi d’impresa: nuove regole d’accesso per l’iscrizione all’albo

Inoltre saranno anche parificati i corsi organizzati dai consulenti del lavoro che prima erano stati esclusi. A decretare questo cambio di rotta è stata una nuova circolare, la m_dg.DAG.13/03/2023.0057216.U, emanata dal Ministero della Giustizia che ieri ha colto le richieste del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cnscec), che aveva esortato il Ministero a interpretare diversamente le norme punto infatti poiché la circolare protocollo numero 14.539 U al punto d precisa che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso del 16 marzo 2019, ma anche quelli conferiti successivamente a questa data fino all’entrata in vigore della normativa e quindi dal 17 marzo 2015, al 15 luglio 2022.



Inizialmente erano stati esclusi coloro che non esercitavano la professione da più di 4 anni e che abbiano avuto almeno due incarichi professionali. La norma infatti intendeva escludere coloro che non avevano esercitato la professione in maniera continuativa e attuale, se è vera questa interpretazione allora deve essere anche integrata l’interpretazione secondo cui chi esercita adesso può essere iscritto all’albo.

Crisi d’impresa: cosa dice la nuova interpretazione della normativa

Tutto ciò in applicazione del principio di rango costituzionale e di ragionevolezza, la nuova circolare ammette che non possa essere operata la data del 16 marzo 2019 come termine unico, ma possono essere inglobati anche gli incarichi professionali successivi.
Quanto ai consulenti del lavoro, questi sono stati inclusi tra coloro che possono erogare la formazione professionale iniziale purché i corsi siano stati accreditati in convenzione con una università così come la formazione biennale di aggiornamento. Le nuove interpretazioni potranno aprire le porte all’albo a 1.800 domande che altrimenti non avrebbero avuto i requisiti.



Estremamente positivo il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio: “Grazie ad un costante confronto con il viceministro Francesco Paolo Sisto e con l’intero ufficio legislativo del Ministero della giustizia, le nostre richieste sono state accolte. Grazie alla nostra azione il quadriennio di riferimento è stato in poche parole quasi ‘duplicato’, consentendo a un numero rilevante di professionisti di accedere all’albo direttamente senza svolgere il tirocinio semestrale e il corso di formazione inziale di almeno quaranta ore”.