Nella lunga parabola della crisi pandemica, e dei pesanti riflessi sull’economia e sull’impresa, con il mondo del turismo che solo adesso sta timidamente cercando di uscire dal tunnel, si è distinto un vero buco nero: è la paradossale situazione dei gestori, o delle società di gestione di immobili destinati alla ricezione, e cioè alberghi, villaggi, resorts, che sono rimasti vuoti e chiusi per lunghissimi mesi, per i quali però i gestori sono stati chiamati comunque a versare puntualmente i canoni di locazione alle proprietà, con il peso della crisi ricaduto solo su chi già ha visto gli incassi evaporati. 



Vero è che il proprietario dell’immobile deve garantire il godimento del bene locato. Il punto però è che il bene non viene goduto per una responsabilità che non è certo del conduttore. Una questione che ha portato a contenziosi legali finora inconcludenti. Finora. Perché l’altro giorno i giudici del tribunale di Aosta (Trib. Aosta, R.G. 1177/2020, 13 ottobre 2021) hanno emesso una sentenza in relazione alla controversia concernente la struttura Monboso Gressoney-la-Trinité, proprietà di IGV I Grandi Viaggi e in gestione al gruppo TH Resorts (seguito dallo studio milanese dell’avvocato Paolo Bassilana). La vertenza riguardava la richiesta da parte di TH di uno sconto sugli affitti in seguito ai danni subiti a causa della chiusura per i vari lockdown avvenuti nel corso degli ultimi 14 mesi. La sentenza dei giudici ha ridefinito il canone al 50% per tutti i periodi di lockdown totale. Una sostanziale ripartizione equa delle sofferenze subite per la pandemia.



“Una concreta misura strutturale di agevolazione per le imprese più segnate dalla crisi pandemica potrebbe essere quella di imporre normativamente alcuni benefici di carattere fiscale, nonché proprio la rinegoziazione dei canoni di affitto con riduzioni percentuali prestabilite degli importi”, aveva sostenuto in un’intervista su questo giornale l’avvocato padovano Fabio Pinelli, titolare di un noto studio di consulenza e assistenza nell’ambito del diritto penale dell’economia e nella prevenzione del rischio penale d’impresa. In realtà, i Governi succedutisi non hanno mai affrontato direttamente la questione, permettendo che non vi fosse alcun correttivo a un principio di carattere generale: non vi è un automatismo nella riduzione del canone. “Ma il punto vero è un altro – aveva sostenuto Pinelli -: applicare a tali vicende il principio di eccessiva sopravvenuta onerosità per i contratti di locazione che riguardano settori gravemente colpiti dalla pandemia. Pretendere lo stesso importo per il canone locatizio originariamente pattuito corrisponde a una condotta contraria al principio della buona fede contrattuale”. E dunque non essendo stata introdotta una norma che imponga l’obbligo per il locatore di acconsentire a una riduzione forzosa del canone di locazione in ragione del drastico calo degli introiti sopportato dalle strutture recettizio-turistiche, sono adesso intervenuti i giudici di Aosta, operando una riduzione del canone basata quasi certamente (la sentenza non è ancora stata depositata) sulle prove date dal gestore dell’incidenza della pandemia sull’attività economica esercitata.



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