Professor D’Agostino, continua a far discutere il caso Englaro e il dibattito ad esso legato sul testamento biologico e su una legge al riguardo. È di ieri la notizia del pronunciamento della Regione Lombardia, che ha detto no all’individuazione di una struttura in cui sospendere il trattamento che tiene in vita Eluana.



La cosa più preoccupante, a mio avviso, è che problemi radicali come quello del vivere e del morire vengano dibattuti a partire da casi singoli, che sono tragici ma che proprio per questo rendono difficile una comprensione oggettiva del problema. A parte il caso singolo e tragico della povera Eluana, o di altri malati in stato vegetativo persistente, corriamo il rischio di attivare una gestione burocratica del vivere e del morire che sta divenendo di giorno in giorno più temibile. È inaccettabile l’idea che il sistema sanitario o più semplicemente lo Stato possa dettare delle normative per affidare a soggetti qualificati un potere di vita e di morte su persone in condizioni estreme. Il medico, invece di agire in scienza e coscienza a favore del malato terminale, si trova vincolato a disposizioni meramente procedurali: nel caso Englaro, per esempio, deve attenersi alla sentenza della Corte d’Appello di Milano dove si dice che bisogna tenere umettate le mucose della povera Eluana. Lo dice il magistrato al medico! Sarebbe naturalmente altrettanto grave, se le norme procedurali le avesse stabilite la legge anziché il magistrato. La mia convinzione, invece, è che bisogna lasciare doverosamente ai medici e alla loro deontologia la scelta di come intervenire nel miglior interesse del paziente, fermo restando il divieto di eutanasia, che in Italia è un principio di rango costituzionale e che viene prima della deontologia medica.



Quali sono i requisiti ai quali dovrebbe saper rispondere una legge sul “testamento biologico”?

Sicuramente è ragionevole dar credito alle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), esattamente come è ragionevole dar credito a qualunque richiesta che un paziente competente rivolge al medico curante. Egli ha il dovere di prendere sul serio la richiesta del paziente, ma non il dovere di ubbidire ciecamente a questa pretesa. Non basta che il malato dica al medico “mi dia l’antibiotico”, perché il medico abbia il dovere di obbedire alla volontà del malato. Il medico valuta la situazione concreta e quanto richiede il malato, e in base ai migliori interessi del paziente prenderà le sue decisioni. A mio avviso i pazienti possono redigere dichiarazioni anticipate di qualunque natura, ma innanzitutto bisogna che esse siano legalmente garantite in modo molto forte.



Cosa intende dire?

Mi sembra che la Cassazione abbia preso un grave abbaglio, affermando che le dichiarazioni anticipate possono essere dedotte da testimonianze o addirittura dagli stili di vita della persona. È altrettanto ridicolo che ricostruire una volontà testamentaria attraverso dei testimoni. Quella della Cassazione è una vera e propria fuga in avanti, perché in nessun paese del mondo in cui ci sono testamenti biologici si riconosce la possibilità di dare una libera prova del contenuto di queste dichiarazioni. Vanno fatte per iscritto da pazienti capaci di intendere e di volere e ampiamente informati della rilevanza delle loro stesse dichiarazioni.

Questo requisito, secondo lei, è sempre verificabile?

Chi fa una DAT e le affida al medico deve essere informato che potrebbe non avere occasione di cambiarle. Però, dal mio punto di vista, nelle DAT non possono entrare richieste che andrebbero ritenute illegali se fossero formulate da un paziente competente, come la richiesta di eutanasia o un espianto di organi a fini di commercializzazione,ma solo richieste legali, che andrebbero filtrate dal medico curante il quale dovrebbe essere sempre libero di attendere o non attendere a queste dichiarazioni. La mia convinzione è che occorre affidare alla valutazione sapiente del medico curante l’esecuzione totale, parziale o la non esecuzione della DAT. È ovvio che il medico dovrà sempre dare ragione delle decisioni che prende. Il Comitato di Bioetica aveva affermato nel 2003 che ove si procedesse nel riconoscimento del testamento biologico, sarebbe stato dovere del medico inserire nella cartella clinica del paziente le sue argomentazioni, cioè le argomentazioni del medico sull’esecuzione o la non esecuzione delle volontà anticipate.

Un’eventuale legge sul testamento biologico non è troppo facilmente aperta al rischio di eutanasia?

Intanto bisognerebbe vedere cosa c’è dentro la legge. Il fare discorsi in linea di principio il più delle volte fa perder contatto con la realtà… in questo momento l’argomento che io in Italia userei per rispondere a questa obiezione è che abbiamo dall’ottobre 2007 una sentenza della Cassazione molto liberale, che dilata enormemente la possibilità di recepire le DAT anche per via testimoniale a partire dallo stile di vita. Piaccia o no agli avversari del testamento biologico, in questo momento attraverso la sentenza della Cassazione si può andare dal giudice e dar prova della volontà anticipata del malato in stato vegetativo, per ottenere dal giudice un conseguente decreto che autorizza il tutore del malato a sospendere qualsiasi terapia di sostegno vitale e perfino l’alimentazione. Di fronte a questa situazione non ha senso dire “è rischioso introdurre il testamento biologico”, bisogna dire invece che dall’autunno scorso, anche se l’opinione pubblica non l’ha capito sino in fondo, in Italia c’è la possibilità di dar prova di un testamento biologico perfino orale; figuriamoci poi se scritto. Se il signor Englaro avesse trovato un testo scritto di Eluana, a maggior ragione la Corte di Cassazione lo avrebbe autorizzato ad applicarlo.

Dunque la sentenza citata rappresenta un vulnus nel nostro ordinamento.

Per questo il Parlamento ha attivato un conflitto di attribuzione con la magistratura, dicendo: con questa sentenza la magistratura ha introdotto un istituto giuridico che nel nostro ordinamento positivo fino a oggi non esisteva. Introdurre nuovi istituti giuridici, infatti, è competenza del Parlamento e non della magistratura. È chiaro che la magistratura si difenderà dicendo “noi abbiamo dato semplicemente un’interpretazione estensiva della legge vigente”. E infatti la Cassazione si guarda bene dal parlare di testamento biologico. Vedremo a chi la Corte costituzionale darà ragione. Se il Parlamento invece farà una legge, a quel punto i magistrati saranno vincolati alla legge votata dal Parlamento.