Vietato andare in giro per strada distratti. Anche se siete a piedi. La Cassazione ha infatti negato la possibilità di risarcimento ai pedoni vittime di investimenti qualora si accerti che non abbiano prestato attenzione e compiuto mosse imprevedibili per chi è al volante.
La terza sezione civile (sentenza 24862) ha respinto il ricorso dei familiari di Vincenzo A., deceduto in seguito a un incidente stradale il 4 agosto del 1996 mentre attraversava la via Discesa Cordoglio a Napoli.
Il motivo? L’uomo, dopo essere sceso dal marciapiede, accingendosi ad attraversare, avvistata una Golf condotta da Giovanni M. vi risalì rinunciando a oltrepassare la strada e poi distrattamente ridiscese andando a urtare contro la fiancata destra della vettura. Il pedone morì per le lesioni riportate. Da qui la richiesta di risarcimento da parte dei familiari. Già respinta dalla Corte d’Appello di Napoli il 6 maggio del 2005 sulla base del fatto che “l’investimento era da ascrivere a esclusiva colpa del pedone”.
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DELLA CASSAZIONE SUI PEDONI DISTRATTI
Contro questo verdetto i familiari di Vincenzo A. hanno fatto ricorso in Cassazione rivendicando una corresponsabilità per l’incidente avvenuto al loro caro. Ma in terzo grado i giudici hanno messo la parola fine alla vicenda:
"Sulla base degli accertamenti compiuti il comportamento di Vincenzo A. era stato del tutto imprevedibile, sicché nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente dell’autovettura che non fu in grado di compiere nessuna manovra di emergenza per evitare l’incidente”.