Sta per irrompere sul mercato italiano EllaOne la pillola dei cinque giorni dopo. Spacciata per anticoncezionale d’emergenza, EllaOne sarà un nuovo rimedio per impedire una gravidanza indesiderata entro 120 ore da un rapporto sessuale potenzialmente fertile. Vediamo di cosa si tratta esattamente.

Questa pillola contiene una molecola che si chiama ulipristal acetato, un antiprogestinico di seconda generazione. Per i profani è sufficiente sapere che quel composto sintetico si lega ai recettori del progesterone (ormone prodotto dalle ovaie) esattamente come la pillola abortiva RU486. L’azione del progesterone è fondamentale per l’iniziale sviluppo della gravidanza poiché prepara l’utero ad accogliere l’embrione ed EllaOne, legandosi appunto ai recettori di quell’ormone ne inibisce l’azione.



Poiché, quindi, contrasta l’annidamento dell’embrione, quella pillola svolge in realtà un’azione intercettiva-abortiva. E non contraccettiva. Non è un caso, infatti, che i primi studi sulla EllaOne siano stati realizzati proprio confrontando la sua azione con quella della RU486. 

E’ interessante anche analizzare la differenza tra EllaOne e la cosiddetta “pillola del giorno dopo”, ovvero la contraccezione a base di levonorgestrel. Il più rilevante tratto distintivo si riferisce al periodo di assunzione dei due prodotti. Mentre il levonorgestrel, infatti, deve essere assunto entro 72 ore, la posologia di EllaOne prevede un arco temporale maggiore, ovvero un’assunzione entro le 120 ore (5 giorni). Peccato, però, che nella fisiologia della riproduzione, l’embrione a cinque giorni dal concepimento sia già in utero per annidarsi. Più interessante appare la correlazione tra EllaOne e la RU486.



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Entrambe le molecole, infatti, appartengono al gruppo degli antiprogestinici, i quali svolgono la loro azione inibitoria dell’annidamento dell’embrione. La farmacodinamica dell’ulipristal acetato è, peraltro, pressoché identica a quella del mifepristone (Ru486). Parole complicate per dire che si sta spacciando per contraccettivo un prodotto che, invece, ha effetti abortivi. Tutto regolare? Non direi proprio.

Com’è noto, la Direttiva europea 2005/29/CE dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, prevede una severa disciplina in materia. E l’Italia è stato il primo Paese dell’Unione a recepire integralmente quella direttiva, attraverso il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, il cui art.21, primo comma, lett. a) e b), espressamente prevede che debba considerarsi ingannevole una pratica commerciale non solo quando contiene «informazioni false» ma pure quando «in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio», e ciò «anche se l’informazione è di fatto corretta».



L’inganno deve riguardare «l’esistenza o la natura del prodotto», ovvero «le caratteristiche principali del prodotto», quali, tra l’altro, «la composizione», «l’idoneità allo scopo» ed i «risultati che si possono attendere dal suo uso». EllaOne, come si è visto, agisce impedendo il proseguimento dello sviluppo dell’embrione, giacché rende impossibile il suo annidamento nella parete uterina.

Non si tratta, dunque, di un effetto contraccettivo bensì di un meccanismo prevalentemente abortivo qual è quello antinidatorio, che si estrinseca dopo l’avvenuta fecondazione, quando è già iniziato il processo di sviluppo di una nuova vita umana. Sul punto, lo stesso Prof. Baulieu – padre della pillola abortiva RU486, e quindi insospettabile sotto il profilo bioetico – ha affermato che «l’interruzione della gravidanza dopo la fecondazione può essere considerata alla stregua di un aborto» (Il Punto sulla RU486, in «JAMA ed. italiana», 1990, 2,12).

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Anche la logica, del resto, vuole la sua parte. Dal punto di vista etimologico il termine “contraccezione” deriva dall’inglese contra-conception e sta ad indicare l’attività volta ad impedire la concezione, la fecondazione. Ora come può EllaOne pretendere, logicamente, di impedire qualcosa che in realtà è già avvenuto, ovvero la fecondazione? Dopo il concepimento, in realtà, non si è più nell’ambito della contraccezione ma in quello contragestazione, cioè dell’attività che contrasta la gestazione. Impedire l’annidamento significa impedire lo sviluppo di una vita già iniziata.

Sempre in tema di logica, è interessante notare che il punto 4.1 delle istruzioni per l’uso di EllaOne, relativo alle «indicazioni terapeutiche», includa tra i casi in cui assumere la pillola anche la «contraceptive failure», ovvero l’ipotesi di mancato funzionamento di un contraccettivo. Come si può, quindi, logicamente immaginare che il rimedio al fallimento di un contraccettivo possa essere un altro contraccettivo? Alla “contraceptive failure” non può che seguire un’azione contragestatoria, ovvero abortiva.

Ora, da quanto fin qui evidenziato, risulta evidente che presentare EllaOne come u contraccettivo d’emergenza anziché come un prodotto abortivo, rappresenti una grave manipolazione semantica, tale da integrare una vera e propria pratica commerciale ingannevole, in palese violazione dell’art. 6, primo comma, lett. a) e b) della Direttiva 2005/29/CE, e dell’art.21, primo comma, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n.146, violazione sulla quale, peraltro, dovrebbe intervenire l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Né si può tacere sulla natura e sull’oggetto dell’inganno. La posta in gioco, in realtà, assume rilievi non indifferenti di natura morale, etica, filosofica, culturale. Usare un contraccettivo non è come abortire. Per questo l’informazione deve essere chiara e obiettiva, affinché una donna possa acquisire la piena consapevolezza della sua scelta e sappia che qualora opti per l’uso della pillola EllaOne non sta evitando un aborto. Lo sta praticando.