Saldi: si parte con venerdì 2 luglio (con l’eccezione di Torino, già in pista dal primo). Gli attesi saldi estivi, quelli che permetteranno alle indebitate famiglie italiane un po’ di shopping dopo aver tirato la cinghia in tempi di crisi come questa. Si calcola che mediamente ogni famiglia italiana spenderà circa 280 euro nella corsa ai saldi che comincia domani. Si comincia da Napoli e Potenza, le prime città ad aprire i cancelli agli acquirenti, seguite il giorno dopo da Roma, Milano e Bologna. I commercianti sperano di risollevare le sorti di una stagione fino ad adesso decisamente negativa.
Nel dettaglio ecco alcune delle principali città italiane con il periodo di durata dei saldi estivi. Milano, dal 3 luglio per i due mesi successivi; Roma, dal 3 luglio al 13 agosto: Genova, dal 9 luglio per i successivi 45 giorni; Bologna, dal 3 luglio al 4 settembre; Napoli, dal 2 luglio per i successivi tre mesi; Torino, dal primo luglio fino al 30 settembre; Bari, dal 3 luglio al 15 settembre; Cagliari, dall’8 luglio all’8 settembre; Palermo, dal 3 luglio al 15 settembre; Venezia, dal 17 luglio al 31 agosto; Bolzano, dal 16 luglio al 27 agosto.
Saldi, ma anche fregature, piccole e grandi. Il consumatore ormai ha capito che non è tutto oro quel che luccica nelle vetrine dei negozi, in fatto di prezzi ovviamente, ma non solo. Il Codacons ricorda che l’acquirente ha sempre diritto di cambiare la merce acquistata in saldo, anche se spesso si sentirà dire dal negoziante che la merce non si cambia. Unica regola perché ciò avvenga è presentare sempre lo scontrino dell’avvenuto acquisto. Non solo: se l’acquirente si sente negare il diritto al cambio merce, ha due mesi di tempo per denunciare l’accaduto alle autorità. La sostituzione di un capo avviene comunque solo nel caso che tale capo sia in qualche modo difettoso: i commercianti non sono tenuti a ritirare prodotti che non risultino difettosi (questo durante tutto l’anno, non solo durante i saldi).
I negozianti sono però responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia. La merce messa in vendita come saldo deve realmente essere merce di fine stagione, cioè l’avanzo di quella stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. Si sconsiglia perciò di fare acquisti in quei negozi che fino a prima dei saldi avevano gli scaffali mezzi vuoti e poi si sono “improvvisamente” riempiti di ogni tipo di merce, di ogni taglia e colore. Sulla merce è obbligatorio il cartellino che indica il vecchio prezzo, cioè quello precedente ai saldi, il nuovo prezzo e il valore percentuale dello sconto applicato. Secondo il Dlg n. 114/98, il “prezzo deve essere esposto in modo chiaro e leggibile”.
La merce in saldo deve poi essere tenuta separata da quella non in saldo. Il negoziante non è obbligato alla prova dei capi. Se il negozio mette in vetrina la possibilità di pagamento tramite carta di credito o bancomat, è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza alcun onere aggiuntivo.
1. Diffidare degli sconti superiori al 60%, alcuni consigliano di diffidare anche degli sconti superiori al 50%, ad esempio il Codacons. A meno che non si conosca bene il negozio in cui ci si reca a fare gli acquisti, infatti, e dunque si ricordino i prezzi praticati fino al giorno precedente il saldo, può succedere che un capo spacciato per “saldo” invece costi pochissimo meno o addirittura la stessa cifra che aveva prima dei saldi stessi. L’ideale è servirsi di negozi di fiducia o di cui ci si ricorda i prezzi precedenti i saldi.
2. Effettuare qualche giro di negozi prima dell’inizio dei saldi sarebbe l’ideale. Confrontare quanti più negozi possibile una volta che i saldi sono cominciati. Lo stesso capo si potrà trovare in un altro negozio a un prezzo decisamente inferiore.
3. Conservare sempre lo scontrino: come detto prima, il negoziante è obbligato a cambiare la merce.
4. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazione di quantità e senza abbinamenti di vendite, fino a esaurimento delle scorte. Dell’esaurimento delle scorte gli acquirenti devono essere informati con avviso posto all’esterno del negozio.
5. Attenzione ai capi di abbigliamento che non riportano le informazioni sulla composizione del tessuto e le indicazioni relative alla corretta cura del capo. Questi capi (spesso i più scontati) vengono prodotti appositamente per le svendite di fine stagione, cosa che è vietata dalla legge. Un capo di abbigliamento “super scontato” deve ugualmente essere privo di difetti. Se un capo ha delle parti scolorite o un po’ sporche, il negoziante deve sempre farlo presente all’acquirente.
Il cliente ha diritto a presentare reclamo in un momento successivo all’acquisto per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano state segnalate dal negoziante. Il periodo in cui si può far ciò è di due anni a partire dalla data d’acquisto presente sullo scontrino. Il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi sei mesi dall’acquisto, l’onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita è a carico del venditore. Una volta denunciato il difetto l’acquirente ha tre possibilità: tenersi l’articolo difettoso, chiedendo una riduzione del prezzo; accettare una sostituzione con un capo privo di imperfezioni; insistere per avere la restituzione dei soldi pagati. Il consumatore non è mai obbligato ad accettare in cambio della merce difettosa un buono per altri acquisti.
Quasi ogni comune ha oggi a disposizione dei cittadini un numero verde telefonico per ogni tipo di truffa, incluse quelle relative ai saldi. Nel caso specifico, per accelerare le pratiche, truffe relative ai saldi si possono denunciare ai vigili urbani o presso la Federconsumatori che provvederà tramite il proprio servizio di assistenza a tutelare i diritti del cittadino.