Secondo la sentenza 7155 della Corte di Cassazione, se un articolo pubblicato su un blog viene ritenuto diffamatorio, può essere sequestrato in via preventiva.

Se un  articolo viene considerato diffamatorio, può essere sequestrato in via preventiva. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 7155, confermando la misura cautelare che il Gip di Milano e in seguito il tribunale del riesame avevano applicato ad un articolo pubblicato su un blog e firmato da Gian Battista Barbacetto. Il pezzo è stato considerato lesivo dell’onore e del decoro della deputata del Pdl Licia Renzulli. «Nessun ostacolo – scrive la Corte – può sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale».



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Secondo la Suprema Corte, il sequestro preventivo «allorché cada su un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma su un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale».



 

Per questo, «occorre che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce in concreto in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola». 

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