Il caso delle intercettazioni telefoniche del capo dello Stato, per le quali lo stesso Giorgio Napolitano ha fatto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Come si sa, nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta trattativa tra Stato e mafia negli anni novanta, i magistrati indaganti, appartenenti alla procura di Palermo, registrarono alcune telefonate fra il presidente della Repubblica e l’ex ministro Mancino, quest’ultimo indagato all’interno dell’inchiesta. Si viene a sapere adesso che le telefonate intercettate furono in tutto quattro, tra il 7 novembre 2011 e il 9 maggio 2012. Eccole, nel dettaglio: il 24 dicembre 2011 alle ore 9.40 (durata 3 minuti): il 31 dicembre 2011 alle ore 8.48 (durata 6 minuti); il 13 gennaio 2012 alle ore 12.52 (durata 4 minuti); il 6 febbraio 2012 alle ore 11.12 (durata 5 minuti). Nicola Mancino fu invece sottoposto a ben 9.295 intercettazioni. La corte costituzionale chiamata a esprimersi sul conflitto di poteri ha ammesso il ricorso. Ma hanno rilasciato un commento sulla faccenda gli avvocati che difendono la procura di Palermo, dicendo esplicitamente che il capo dello Stato italiano non può godere di immunità e inviolabilità toltali. Se così fosse, dicono, sarebbe un re e non il presidente della Repubblica. Il capo dello Stato in pratica non sarebbe perseguibile per le sole due ragioni a cui solitamente si fa riferimento e cioè alto tradimento e attentato alla costituzione, ma potrebbe anche essere sottoposto a intercettazioni telefoniche. E’ il contrario di quanto sostiene l’avvocatura dello Stato che invece fa riferimento all’articolo 90 della costituzione dove si dice che il capo dello Stato gode di un regime globale di immunità anche penale e dunque qualunque forma di ascolto delle sue telefonate con la registrazione, è illegittima. Non sono d’accordo gli avvocati della procura siciliana che dicono esplicitamente: “un’immunità assoluta potrebbe essere ipotizzata per il Presidente della Repubblica solo se, contraddicendo i principi dello Stato democratico-costituzionale, gli si riconoscesse una totale irresponsabilità giuridica anche per i reati extrafunzionali. Una simile irresponsabilità finirebbe invece per coincidere con la qualifica di “inviolabile”, che caratterizza il Sovrano nelle monarchie ancorché limitate”.
Essere insomma il rappresentante del Paese non permette a questi di avere poteri ulteriori quale quello di chiedere la distruzione della documentazione delle intercettazioni da lui subite.