“Quella che viviamo è una seconda Tangentopoli, mi sembra inevitabile dirlo, il numero di casi rende evidente questo paragone, con qualche differenza rispetto al ’92”. Ad affermarlo, ai microfoni di Maria Latella su SkyTg24, è il ministro della Giustizia, Paola Severino. “Assistiamo”, spiega la Severino, “a una serie di episodi estremamente gravi anche perché questi fenomeni si innestano in un quadro di grande debolezza politica e di grandi bisogni del Paese. Lucrare sul denaro pubblico mentre si chiedono sacrifici ai cittadini è di una gravità inaudita”.
Parole durissime quelle del Guardasigilli, che ribadisce che in un clima in cui “la corruzione è dilagante, dannosissima per l’economia e per l’immagine del Paese” è necessario combatterla “con una legge che mira a prevenire e a colpirla con delle sanzioni efficaci. Una legge completa come quella che si trova attualmente in Parlamento e che è irrinunciabile”.
Come irrinunciabile appare l’approvazione della legge delega al governo che mira ad ottenere l’incandidabilità dei condannati. Un tema particolarmente sentito e “molto importante”, ha spiegato il Guardasigilli. “Già dalla stesura originaria del testo era prevista la delega al governo. Quest’ultimo si è impegnato a costruire la norma entro un mese dall’approvazione del ddl”. “Saranno candidabili tutti i soggetti non condannati con sentenza definitiva” ha aggiunto il ministro. “Si tratta di decidere se perdere altro tempo e non approvare ancora una volta il ddl o se riteniamo che il governo sia sufficientemente affidabile, per procedere una volta approvato il testo”.
Non si può non condividere la preoccupazione del ministro Severino circa le emergenze di quest’ultimo periodo, che vedono il nostro Paese e il sistema politico in particolare protagonisti di gravi fenomeni di illegalità.
Il riferimento ad una seconda Tangentopoli permette, tuttavia, di fare alcune osservazioni.
A distanza di vent’anni dall’inizio di Tangentopoli è amaro constatare che il fenomeno della corruzione (e, in generale, dei reati contro la pubblica amministrazione), che l’azione giudiziaria si era proposta di contrastare, sia tutt’ora molto diffuso anzi, addirittura più raffinato nelle sue modalità esecutive, per evitare, sulla base dell’esperienza passata, di essere individuato, scoperto e punito.
Ciò significa che l’azione giudiziaria non è stata e non è sufficiente per sconfiggerlo e che, soprattutto, alcune forzature delle norme processuali (in particolare quelle in tema di custodia cautelare) e sostanziali, cui abbiamo assistito, non trovano giustificazione neppure nel criterio, contrario peraltro ad ogni principio di civiltà giuridica, del “fine che giustifica i mezzi”.
Sia chiaro che la colpa del fallimento non è della magistratura, la quale ha supplito all’inerzia della politica e della società civile che nulla hanno fatto per affrontare e combattere – una volta scopertone il volto e i meccanismi – il vulnus della corruzione: all’azione dell’autorità giudiziaria si critica l’essersi assunti il compito improprio di moralizzare la società, avendo essa un ruolo diverso, limitato alla funzione di scoprire e punire i soggetti per il reato che hanno commesso, tipica funzione repressiva del caso specifico, per la quale gode di ampi poteri e di prerogative uniche, quali l’autonomia e l’indipendenza del singolo magistrato.
Mentre, in nome del compito improprio di cui si è sentita investita, anche in forza del consenso popolare che l’ha sostenuta, una parte della magistratura (esaltata da un’altrettanto sviata opera di sovraesposizione mediatica, da parte di giornalisti e di chi governa la stampa, con gravi responsabilità), ha giustificato e legittimato l’utilizzo ideologico del proprio potere, che si è concretizzato nelle citate forzature normative. È bene che ciò sia chiaro ai cittadini e susciti una riflessione autocritica della magistratura stessa, affinchè si riappropri del suo ruolo previsto dall’ordinamento, a garanzia della corretta amministrazione della giustizia: in tal modo potrà recuperare credito e autorevolezza nei confronti della collettività.
Le principali responsabilità del disastro denunciato dal ministro e sotto gli occhi di tutti sono in capo alla politica e al legislatore.
I partiti non sono stati capaci in tutti questi anni di riformarsi, di riaffermare come faro della propria azione il servizio al bene comune e di darsi, di conseguenza, regole etiche ferree in grado di selezionare ed educare i propri membri al nobile scopo cui sono chiamati come rappresentanti del popolo: ha prevalso il mantenimento dello status quo, del potere individuale e clientelare, con tutte le conseguenze di cui stiamo discutendo. Dal canto suo il legislatore, diretta emanazione del potere politico, non ha attuato alcuna riforma tendente a combattere il fenomeno corruttivo con più efficacia deterrente.
Per questo è un segnale importante e necessario quello dato dall’attuale Governo di procedere con determinazione verso l’approvazione del ddl cosiddetto anticorruzione.
Come tutte le norme caratterizzate dall’urgenza di essere emanate (viviamo una crisi storica e abbiamo un problema di credibilità e di immagine internazionale), il ddl presenta molti punti discutibili. Ho già accennato in un articolo precedente, ad esempio, come il reato di “traffico d’influenze” (nuova fattispecie introdotta) debba essere ben delineata e delimitata per evitare abusi di contestazione cui in passato abbiamo assistito per altre norme troppo generiche (si pensi all’abuso d’ufficio, prima della sua riformulazione); viceversa, stupisce che non si sia approfittato di questo decreto per riformare il reato di falso in bilancio, del tutto svuotato dalla riforma del 2002: questa fattispecie, oltre ad avere un notevole impatto sull’economia del Paese è spesso strumento mediato di corruzione, per generare “provviste” di denaro.
Al di là dei due esempi proposti ed altri che meriterebbero un approfondimento, appare quantomai necessario che tale provvedimento veda la luce: è l’inizio di un’azione riformatrice che detta un’inversione di rotta rispetto all’immobilismo riformatore che ha caratterizzato la giustizia penale in questi vent’anni, se si eccettuano alcune riforme che rispondevano perlopiù ad interessi di parte.
Un’osservazione conclusiva con riguardo alla proposta del ministro di una legge delega al Governo per sancire l’incandidabilità di soggetti condannati con sentenza definitiva.
Premesso che molti reati di una certa gravità o puniti in concreto oltre una certa soglia prevedono già, come pena accessoria alla condanna, l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la proposta del ministro, par di capire, sancirebbe la non candidabilità del soggetto che abbia riportato una qualsiasi condanna penale divenuta definitiva.
Ebbene, è opportuno che colui che si assume il compito di rappresentare gli elettori, di governare e di legiferare, non abbia violato le leggi e sia stato ritenuto colpevole di un reato: la politica, per rendersi più credibile e rifondarsi, ha bisogno anche del segnale di questa nuova regola.
Preme, tuttavia, osservare che spesso le condanne penali intervengono a sanzionare condotte lievi, o che le condanne molto risalenti negli anni rimangono indelebilmente inscritte nel casellario giudiziale della persona: sarebbe, pertanto, ragionevole – senza ipotizzare troppe eccezioni – che si riacquistasse la candidabilità a fronte della riabilitazione (o estinzione del reato in caso di patteggiamento), che si può ottenere dopo un certo numero di anni dalla condanna, dall’esecuzione o estinzione della pena, con provvedimento dell’autorità giudiziaria che verifica che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (artt. 178 e 179 del codice penale).