Vicenda intricata e a base di colpi di scena quella che vede protagonisti un bambino di 3 anni e la sua mamma. Lei, ex cocainomane di 41 anni, si trova attualmente ricoverata nella comunità di San Patrignano, inserita in un percorso di recupero. Lui, il bimbo, aveva vissuto per qualche tempo in una casa protetta insieme alla sorellina, morta poi per una malformazione congenita. Il padre, un marocchino spacciatore di droga, da tempo è tornato al suo Paese. Una prima sentenza del tribunale di Firenze aveva ridato il piccolo alla sua mamma; poi una successiva sentenza dopo qualche mese ordinava che il piccolo fosse allontanato e dato in adozione. Non solo la mamma era rimasta costernata, anche la comunità di San Patrignano aveva annunciato ricorso contro la sentenza. Addirittura nei giorni scorsi gli assistenti sociali incaricati di prelevare il bambino erano stati rimandati via a mani vuote mostrando un certificato di malattia del bambino. Oggi poi il colpo di scena: il Tribunale di Firenze cambia di nuovo parere e decide sospendere il provvedimento. Il bambino può rimanere con la mamma. Vicenda conclusa? Non si sa e proprio per capire qualcosa di più IlSussidiario.net ha contattato il professor Emanuele Bilotti: “Vicende come queste appaiono molto complicate” ci ha detto “e bisognerebbe entrare nel merito conoscendo ogni singolo atto”. Belotti però sottolinea come la scelta di un giudice di dare in adozione un bimbo togliendolo ai genitori naturali venga presa come ultima possibile via dopo che tutte le altre si sono dimostrate impraticabili. “Tutta la disciplina dell’adozione” ci tiene a sottolineare Belotti “è costruita su un principio di fondo, che il minore cioè ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Questo è il principio con cui si apre la legge in materia di adozione”.



Professore, un caso apparentemente complicato quello in questione. Come mai secondo lei tanti cambiamenti da parte del Tribunale? 

Bisogna innanzitutto conoscere da vicino la vicenda, conoscere i singoli atti processuali. Per di più non sappiamo in quale fare del procedimento ci troviamo. 

Proviamo allora a metterci su un piano generale: come si muove il giudice davanti a un caso analogo?



La legge sulle adozioni, cioè la legge 184 del 1983, sulla quale più volte il legislatore è intervenuto, prevede tra l’altro, fino al momento dell’affidamento pre adottivo e in ogni momento quindi nel corso della procedura che porta alla dichiarazione dello stato di adottabilità, che il tribunale possa usare ogni opportuno procedimento e provvedimento provvisorio nell’interesse del minore. Incluso il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle potestà e la nomina di un tutore.



Quello che doveva aver motivato la seconda sentenza in questione.

Penso che al momento ci si trovi in una fase dove è in corso un procedimento che potrebbe portare alla dichiarazione di adottabilità del minore, e che il tribunale per qualche ragione, facendo indagini e sentendo esperti, abbia ritenuto di dover adottare un provvedimento di  tipo temporaneo per la tutela dell’interesse del minore. Poi l’ultima sentenza evidentemente significa che il tribunale ha deciso di valutare meglio la situazione e quindi ha deciso di revocare la sentenza di adottabilità. 

Sicuramente per arrivare a una sentenza di adottabilità bisognerà fare molti accertamenti.

La legge è chiara e prevede che si debbano sentire molti soggetti. In particolare devono essere sentiti i genitori, i parenti entro il quarto grado, le comunità a cui il minore è stato affidato. La procedura è sufficientemente garantita da questo punto di vista. Ecco perché questo caso mi sembra una vicenda un po’ difficile da decifrare solo sulle notizie date dalla stampa. Bisogna vedere nel caso concreto: tutta la materia familiare è affidata alle valutazioni del giudice sulla base di indicazioni di carattere generale. Le cosiddette clausole generali come la tutela nell’interesse del minore devono guidare la valutazione del giudice nel caso concreto. Si tratta di vedere se nel caso in questione la decisione è o meno funzionale alla tutela del minore.

 

Ci sono stati però diversi casi di cronaca in cui alcuni figli sono stati sottratti ai genitori in base a valutazioni che poi si sono mostrate inesistenti, con l’adozione che è durata anche periodi abbastanza lunghi. 

 

Il legislatore ha previsto delle forme di tutela adeguate, poi dipende dai casi concreti. Certo è che a livello di principi – questo è importante dirlo – tutta la disciplina dell’adozione è costruita su un principio di fondo, che il minore cioè ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Questo è il principio con cui si apre la legge in materia di adozione. Dice infatti l’articolo 1, primo comma: il minore ha dritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. E’ un principio che ha anche un fondamento costituzionale nell’articolo 30 della Costituzione, quindi al massimo livello dell’ordinamento.

 

Che cosa comporta questo principio? 

 

Questo principio comporta l’adozione, e quindi arrivare alla pronuncia di uno stato di adottabilità di un minore non può che essere l’estrema ratio. Il procedimento che porta a questo esito così grave è un procedimento che il legislatore ha studiato attentamente per garantire questo valore, quello familiare, che il minore debba cioè essere educato nell’ambito della propria famiglia. A livello generale si può dire che il sistema dell’adozione è l’ultima scelta. Si pronuncia solo come estremo rimedio quando altre vie, previste dal legislatore, risultano impraticabili.