C’è grande attesa attorno al pronunciamento che la Corte costituzionale fornirà, il prossimo 22 maggio, sulla conformità dell’articolo 4, comma 3, della legge 40 alla nostra Carta fondamentale. In pratica, la Consulta, su istanza del Tribunale di Firenze che già aveva sollevato dubbi in tal senso, dovrà stabilire la fondatezza o meno dell’illegittimità del divieto di fecondazione assistita secondo le tecniche eterologhe. Ovvero, quelle ove il gamete, maschile o femminile, provenga da un donatore esterno alla coppia. Ad amplificare l’aspettativa, c’è la vicenda di una coppia italiana protagonista di un drammatico episodio. Non riuscendo ad avere figli, i due si recarono presso un centro per fecondazione eterologa, a Creta. Il presunto mancato rispetto delle norme internazionali in materia di igiene e sicurezza, fece sì che il loro bambino nacque con una malattia genetica rarissima e mortale, la neurofibromatosi. L’origine della patologia era stata individuata in un ovocita donato da una donna alla clinica. Aldo Loidice ci spiega perché appellarsi a quel fatto rappresenti un pretesto. E perché, con ogni probabilità la Corte considererà la legge valida.
Come valuta la richiesta del Tribunale di Firenze?
L’incostituzionalità denunciata è fittizia. La denuncia è stata sporta sulla base del fatto che la Corte di Strasburgo dei Diritti dell’uomo, in primo grado, aveva stabilito che il divieto di fecondazione eterologa fosse in contrasto con la Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Siccome il nostro Stato è tenuto a rispettare la Cedu, si era ritenuto di poter impugnare la norma.
E, fin qui, avrebbe ragione chi ha fatto ricorso.
Sì, ma la Grande Camera della Corte di Strasburgo, l’ultimo grado di giudizio, ha ribaltato e cancellato la precedente sentenza.
Sulla base di quali principi?
Si è ritenuto che i diritti di libera scelta individuale debbano cedere il passo a quelli del nascituro.
Con l’eterologa sarebbero lesi?
Certamente. Il bambino nato grazie a tale procedimento medico, anzitutto, nel corso della propria esistenza si troverebbe catapultato in un sistema di relazioni incerte, ove non avrebbe modo di collocarsi in maniera precisa e naturale secondo i criteri che definiscono i rapporti nella nostra civiltà. E l’assenza di un’identità precisa, come è stato più volte dimostrato, determina gravi problemi psicologici. Per non parlare del fatto che la nostra Carta fondamentale riconosce il diritto del bambino ad avere una famiglia; o il diritto alla salute, compromesso sul piano psicologico dall’incertezza delle origini.
Esiste, invece, il diritto ad avere un figlio sano?
Forse, nell’eugenetica nazista…
La sentenza della Camera alta è stata precedente o successiva alla promulgazione della Legge 40?
Successiva.
Quindi, a questo punto, come si comporterà, a suo avviso, la Consulta?
Non potrà fare altro che recepire il pronunciamento di Strasburgo secondo il quale la Legge 40 non può, di certo, esser ritenuta incostituzionale perché in contrasto con la Convenzione europea.
A prescindere dal quanto è stato affermato in sede europea, è possibile dire che la Legge 40 sia conforme alla nostra Costituzione?
Attenzione: il ragionamento che va fatto, in giurisprudenza, è inverso: non si giustificano le ragioni della costituzionalità di una legge. Si verifica, invece, se le ragioni sollevate da chi ne definisce l’incostituzionalità siano fondate o meno. Altrimenti, sarebbe incostituzionale tutto ciò di cui, fino a prova contraria, non se ne è dimostrata la costituzionalità. E, in questo caso, le motivazioni addotte dai ricorrenti, che hanno innescato il procedimento e secondo cui la legge sarebbe incostituzionale perché in contrasto con l’orientamento europeo, non sono più valide.
L’esito, quindi, dovrebbe essere scontato
Chi muove istanze di incostituzionalità sa bene che la Corte non potrebbe esprimersi se non nella maniera suddetta. In ogni caso, si tratta di azioni motivate prevalentemente da interessi economici. Introdurre anche la fecondazione eterologa, infatti, amplierebbe notevolmente il mercato e consentirebbe agli operatori del settore di aumentare esponenzialmente il proprio giro d’affari.
(Paolo Nessi)