Il 20 giugno 2012 si svolgerà presso la Corte costituzionale l’udienza in camera di consiglio in cui dovrà essere decisa la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza (n. 60 del 3/1/2012) del Giudice tutelare presso il tribunale di Spoleto con la quale si chiede alla Consulta di valutare la conformità al dettato costituzionale dell’art. 4 della l. 194/1978. In particolare, secondo il giudice umbro la legge in materia di aborto, e in special modo la norma che prevede che nei primi 90 giorni la donna possa scegliere di interrompere la gravidanza qualora esistano circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, si paleserebbe incostituzionale alla luce della recente pronuncia della Corte di giustizia europea (C-34/10) che ha provveduto a dare una ampia definizione di embrione riconoscendogli, sin dal momento della fecondazione, una dignità tale da rendere soccombente qualsiasi interesse economico con essa contrastante.



In primo luogo, per una migliore comprensione del caso, va subito messo in chiaro come l’elemento di fatto spesso sottolineato dalla stampa, e cioè che si abbia a che fare con la gravidanza di una minorenne, non abbia alcun rilievo sulla questione di costituzionalità prospettata dal giudice, ma costituisca semmai un mero elemento “procedurale” in quanto solo nel caso di minori può essere necessario l’intervento di una autorità giurisdizionale (il giudice tutelare) – soggetto abilitato a promuovere una questione di legittimità costituzionale –  che, tenendo conto della volontà della donna, deve pronunciarsi autorizzando o meno la minore a decidere autonomamente circa l’interruzione di gravidanza.



Un secondo e non meno importante elemento su cui riflettere riguarda il fatto che al 20 giugno, data in cui è prevista l’udienza avanti la Corte, la gravidanza in questione potrebbe essere giunta oltre la trentesima settimana, ben oltre cioè i 90 giorni previsti per la interruzione volontaria di gravidanza. Tale gravidanza potrebbe però, come già accaduto in altre occasioni (cfr. ord. 65/1991), essere stata interrotta grazie all’assenso dei genitori ottenuto dopo averli informati dell’accaduto. In entrambi i casi, la Corte potrebbe disporre la restituzione degli atti al giudice  perché valuti la rilevanza che tali fatti (il superamento del termine entro cui è concesso abortire ai sensi dell’art. 4 l. 194 o l’avvenuto aborto) esplicano in relazione al rapporto processuale sospeso, esimendosi così dal decidere nel merito. E’ questa, a mio avviso, la prospettiva più probabile di conclusione della vicenda.



Quand’anche la Corte, in maniera coraggiosa e, per questo, auspicabile, decidesse di pronunciarsi, un esito favorevole all’accoglimento dell’istanza di incostituzionalità sarebbe difficilmente verificabile. E ciò perché la sentenza della Corte di Giustizia richiamata a conforto delle censure proposte dal giudice del Tribunale di Spoleto contiene una definizione di embrione finalizzata alla sola interpretazione di un articolo (art. 6) di una direttiva in materia di brevetti e non una definizione generale che esonderebbe gli ambiti di competenza dell’Unione europea. 

La stessa Corte europea ha ribadito, infatti, più volte tale posizione, anche per non porsi in diretto scontro con la Corte europea dei diritti dell’uomo che, invece, si è sempre rifiutata di entrare nel merito della questione e dire se all’embrione o al feto spettasse la protezione di cui all’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo concernente il diritto alla vita. Inoltre, nel caso europeo richiamato dal giudice che ha rimesso il caso alla Consulta, la difesa della dignità della vita nella sua fase embrionale non è in competizione con altri diritti (quali il diritto alla vita o alla salute della madre), ma con la possibilità di trarre profitto attraverso l’utilizzazione e distruzione di quella forma di vita primordiale che è l’embrione, competizione impari che non può che vedere il prevalere della dignità sul profitto economico.

Certo è che la “194” dopo trentacinque anni inizia a mostrare tutti i suoi limiti. Forse, prendendo spunto dall’Europa, bisognerebbe riformulare domande ormai sopite nel dibattito pubblico e tornare a ragionare sui valori che sono alla base del nostro stesso ordinamento, anche considerata l’altissima percentuale di medici obiettori di coscienza, segno inequivocabile di una inevasa domanda sulla vita, sul suo inizio e, in ultimo, sul suo significato.