Il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente delle Repubblica, Giorgio Napolitano, riguarda l’uso delle intercettazioni da parte dei pm della Procura di Palermo, nell’ambito delle indagini sulla cosiddetta “trattativa tra lo Stato e la mafia”. La questione tocca alcune intercettazioni telefoniche dell’on. Nicola Mancino, al tempo dei fatti ministro degli Interni, una delle quali avrebbe avuto all’altro capo del telefono il Presidente.



I Pm avevano dichiarato in un primo momento irrilevanti le telefonate e, quindi, le avevano scartate, ma non distrutte. Dalle dichiarazioni di Antonio Ingroia, peraltro, sembrerebbe che le stesse avrebbero una certa rilevanza, “non per la persona immune”, ma per l’indagato, di qui la necessità del loro uso, con possibile divulgazione anche all’opinione pubblica.



In che cosa consiste l’immunità del Presidente della Repubblica? La Costituzione afferma che “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione” e che “in tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri” (art. 90). Questa affermazione riguarda, innanzi tutto, gli atti istituzionali con rilievo esterno, per i quali è prevista la responsabilità dei membri del Governo, attraverso l’istituto della “controfirma”, senza la quale gli atti del Capo dello Stato “non sono validi” (art. 89) e la responsabilità ministeriale, peraltro, è stata estesa anche ai messaggi e alle esternazioni del Presidente della Repubblica. 



Ma anche il resto dell’attività del Presidente, come – appunto – le telefonate, i colloqui con i collaboratori e le decisioni assunte in solitudine e da lui solo, senza controfirma, rientra nell’immunità di cui all’art. 90, in quanto si tratta di esercizio di funzioni presidenziali.

Persino la vita privata e gli atti che si svolgono in questa, sarebbero immuni da valutazioni pubbliche e di altri poteri dello Stato, compresa la magistratura, richiedendosi in questi casi la previa cessazione dalla posizione costituzionale di Primo cittadino, per potere attivare eventuali procedimenti civili o penali.

Si tratta ovviamente di una trasfigurazione della persona del monarca, considerata “sacra e inviolabile”, che resta valida anche in epoca repubblicana, come mostra un ordinamento costituzionale diverso dal nostro, quello francese, che ha espressamente disciplinato anche questa immunità. Segno che di essa vi è bisogno per assicurare l’indipendenza e la serenità nello svolgimento del mandato presidenziale.

Se così stanno le cose, sin dove si estende l’immunità di cui gode il Capo dello Stato? La distinzione tra fatti che toccano il Presidente, ma che non lo coinvolgono penalmente, liberamente usabili dai magistrati, e fatti che potrebbero avere un rilievo penale, dal punto di vista dell’alto tradimento o dell’attentato alla Costituzione, per i quali i pm di Palermo dovrebbero smettere di indagare e rimettere gli atti alle Camere, fatta da Ingroia, non regge.

La telefonata in questione riguardava il “Presidente della Repubblica”, il numero chiamato era quello della Presidenza della Repubblica; nessun dubbio che siamo nell’esercizio delle funzioni presidenziali, di cui all’art. 90 della Costituzione.

Soprattutto se i pm dichiarano che non si appalesa una responsabilità penale presidenziale, l’immunità non può non essere che piena. Anche perché la conoscenza da parte dell’opinione pubblica del contenuto di questa potrebbe determinare un dibattito sulla vicenda con reazioni svalutative del rispetto dovuto al Capo dello Stato.

Si potrebbe obiettare che in questo modo eventuali prove nei confronti dei terzi non immuni, come Nicola Mancino, non possano essere adoperate processualmente con la menomazione del principio di giustizia. L’obiezione è fondata, ma non decisiva. Il vantaggio che può derivarne a Mancino non è misurabile con lo svantaggio che potrebbe causarsi alla massima carica della Repubblica.

L’immunità è una deroga al regime ordinario posta a tutela delle funzioni sovrane e riguarda solo gli organi che la esprimano: il Presidente della Repubblica, i membri del Parlamento e quelli della Corte costituzionale.

La sua funzione non è proteggere questa o quella persona che occasionalmente riveste una certa posizione istituzionale, ma di impedire che la Repubblica stessa possa essere denigrata o rovinosamente aggredita.