È scontro tra la presidenza della Repubblica e la Procura di Palermo. Il Quirinale ha sollevato il conflitto di attribuzione davanti alla Consulta ritenendo che la richiesta della Procura di usare le intercettazioni, anche indirette, in cui ci sarebbe la voce del capo dello Stato violino le prerogative del presidente. Da Palermo confermano di volerle usare se saranno giudicate rilevanti. Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costotuzionale, è sferzante. «Napolitano ha inteso tutelare non se medesimo ma la sua funzione e dunque la figura del presidente della Repubblica in quanto tale, che non può essere intercettato durante il suo mandato. Bisogna che tutti coloro che vogliono essere critici verso il sistema si ricordino inanzitutto di rispettare le norme costituzionali. Le battaglie politiche non possono essere condotte senza regole…».



Professore, se il presidente della Repubblica non può essere intercettato, com’è possibile che la Procura di Palermo parli ancora dell’eventuale «rilevanza» di quelle intercettazioni ai fini dell’indagine?

Non c’è una legge ordinaria che vieti l’intercettazione del presidente della Repubblica, che si può e si deve ricavare da una interpretazione complessiva del nostro sistema giuridico. C’è l’articolo 90 della Costituzione, per il quale il presidente della Repubblica durante il suo mandato non può essere perseguito per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, se non per alto tradimento e per attentato alla Costituzione; e c’è la legge 219 del 1989, specificamente dedicata alla responsabilità del presidente della Repubblica, la quale dice che, ove ci siano sospetti di questi due gravi delitti, si può intercettare il capo dello Stato. Facendo due più due, ne viene che normalmente il presidente della Repubblica non è intercettabile.



Si può, di fronte a quanto previsto dalla legge, dire che le intercettazioni della discordia sono utili perché indirette?

Può capitare che controllando il telefono di un soggetto intercettato ci si imbatta prima o poi in una o più telefonate con il capo dello Stato. Ma prescindiamo da questa situazione di fatto, nella quale se la vedrà la Corte costituzionale. Se capita di intercettare il presidente della Repubblica, le intercettazioni devono essere distrutte, su questo non c’è dubbio, perché il presidente non è intercettabile.

Come lei ha detto, c’è un problema di fatto: siamo ormai in presenza di questi nastri registrati. Perché le intercettazioni non sono andate distrutte e chi avrebbe il dovere di farlo?



Forse qualche magistrato, interamente assorbito dall’oggetto di indagine a motivo della sua importanza e delicatezza, si è dimenticato delle regole e dei limiti alla sua stessa funzione. Quello su cui io insisto è che quando si esercita una funzione importante e penetrante rispetto alla libertà e all’autonomia delle altre persone occorre rendersi conto che esistono limiti precisi.

Il capo dello Stato è al di sopra della legge?

No, tanto è vero che potrebbe essere perseguito per reati comuni in sede civile, ma in sede penale c’è la norma speciale che conosciamo, posta a tutela della sua funzione perché il presidente della Repubblica è un organo singolo. Un magistrato dispone di poteri inquisitori e repressivi e può fermare una persona anche prima della condanna; ebbene, mettiamo in carcere un presidente della Repubblica in attesa del giudizio perché qualcuno lo ha accusato, è solo un esempio, di aver venduto un’onorificenza? Di fronte a questa ipotesi inammissibile il sistema costituzionale corre questo minimo rischio: di garantire al presidente della Repubblica uno status di privilegio. Non a caso qualche politico voleva fare il presidente della Repubblica… (ride, ndr).

È un rischio che vale la pena correre?

Guardi, nella storia ultracinquantennale della nostra Repubblica non ci sono stati casi di denuncie penali serie. E nei 56 anni di vita della Corte costituzionale, nessun giudice costituzionale è stato imputato per aver commesso un reato. Siamo davanti a persone al di sopra ogni sospetto, e lo sono obiettivamente.

Il caso di Palermo riapre il problema dei limiti della giurisdizione?

No. La giurisdizione ha e deve mantenere gli stessi poteri inquisitori e repressivi che gli dà il sistema giuridico. Nessuno qui nega i poteri dell’autorità giurisdizionale. Ma i giudici devono essere consapevoli dei limiti ai loro poteri. Poi, come ha notato giustamente Valerio Onida, se fosse vero  − e io non lo credo − che alcuni di coloro che erano ministri all’epoca delle stragi vennero a patti con la mafia, la procura deve trasferire l’indagine al tribunale dei ministri. Non può un magistrato pretendere di fare tutto quel che reputa opportuno fare.

Come mai questa «svista»?

Se i magistrati non conoscessero le regole che disciplinano la loro funzione, sarebbe grave; se lo sapessero e ciò malgrado andassero ugualmente avanti, sarebbe ancor più grave… La sensazione è che i pm di Palermo ragionino sull’intercettazione del capo dello Stato come se si trattasse di quella di un parlamentare e come se l’articolo 90 della Costituzione non ci fosse.

Quanto sta accadendo la preoccupa?

Sì, e non per il ricorso del presidente della Repubblica, ma per la situazuone complessiva. Bisogna che tutti coloro che vogliono essere critici verso il sistema si ricordino inanzitutto di rispettare le norme costituzionali. Le battaglie politiche non possono essere condotte senza regole. Se poi si vuole indagare sulla presunta trattativa Stato-mafia, lo si faccia fare agli organi competenti. Qualcuno, intanto, dica alla Procura di Palermo che il tribunale dei ministri è fatto di magistrati ordinari…

(Federico Ferraù)