Resisteranno a oltranza. Ma hanno ben poche speranze di averla vinta. Sia in punta di diritto che di fatto. La legge non è dalla loro, e incatenarsi ad alla rete del suo appezzamento come ha fatto Marisa Meyer, attivista No Tav, servirà a ben poco. Le forze dell’ordine, infatti, potrebbero legittimamente obbligarla ad andarsene con la forza. E così, oggi, sono partiti i primi espropri. O, meglio, le prime occupazioni temporanee. La Ltf, società italo-francese responsabile della parte transfrontaliera della Linea ad alta velocità Torino-Lione, ha dato via alle procedure per predisporre i terreni alla realizzazione del cunicolo esplorativo. Dei 70 proprietari delle aree interessate ai provvedimenti, dislocate tra i comuni di Chiomonte e Giaglione, solo in 2o si sono presentati. Nel frattempo, gli stessi militanti che hanno bloccato, ieri, l’A32 e la Statale 24 per protesta, parlano di espropriazione indebita, occupazione militare, e truppe di occupazione. Come stanno, realmente, le cose. Lo abbiamo chiesto a Laura Scambiato.
Anzitutto, in cosa consiste, esattamente, un esproprio?
L’esproprio è un istituto previsto dalla Costituzione di cui la pubblica amministrazione non può avvalersi indiscriminatamente, ma solo nei casi in cui si renda necessario per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità.
Chi è il soggetto che lo compie?
Tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad esse assimilabili, come per esempio le società concessionarie di un servizio pubblico.
Quali sono i passaggi preliminari?
La legge prevede che si possa espropriare solamente quell’area ove sia stato apposto un vincolo preordinato all’esproprio; si tratta di una previsione contenuta
nello strumento urbanistico generale o in una sua variante, che destina una determinata area ad un’opera pubblica o di pubblica utilità.
Il cittadino in che modo può venire a conoscenza dell’esistenza o meno di un vincolo di questo genere sull’area di sua proprietà?
Considerato che il vincolo espropriativo pregiudica la sfera giuridica del privato, l’avvio del procedimento preordinato alla relativa apposizione deve essere portato a conoscenza di ogni destinatario. In caso di opere di grandi dimensioni, con un numero elevato di soggetti interessati dal vincolo espropriativo, la legge però consente che la comunicazione sia fatta mediante pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei comuni in cui ricadono le aree da assoggettare al vincolo e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.
In seguito, cosa succede e cosa può fare il cittadino interessato dall’esproprio?
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo il cittadino può presentare le proprie osservazioni all’autorità espropriante. Questo va fatto nei trenta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento. Quando viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio il cittadino ha la possibilità di presentare un ricorso al TAR competente, per chiederne l’annullamento. In tal caso si potrà censurare in radice la scelta dell’amministrazione di realizzare quella determinata opera pubblica o, se non altro, se ne potrà contestare la localizzazione. Il vincolo preordinato all’esproprio dura cinque anni. Entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Tale provvedimento stabilisce il termine per l’emanazione del decreto di esproprio. In mancanza tale termine e’ di cinque anni. Con il decreto di esproprio viene meno il diritto di proprietà del privato.
L’esproprio prevede un indennizzo?
Si, in base alla costituzione è sempre dovuto un indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità. La legge prevede che l’indennizzo deve essere pari al valore venale della proprietà sottratta, in caso di aree edificabili o edificate. In caso di aree non edificabili l’indennità deve comunque consistere in un “serio ristoro”.
Venendo alle zone della Val di Susa interessate dalle recenti contestazioni, sembrerebbe che non ci si trovi di fronte a veri e propri espropri.
Parrebbe, infatti, che si tratti di aree su cui non è stato apposto un vincolo preordinato all’esproprio, e dove si sta compiendo una mera occupazione temporanea, funzionale ad una corretta esecuzione dell’opera ma non preordinata ad un esproprio.
In tal caso, è un atto legittimo?
L’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio è contemplata dalla disciplina sulle espropriazioni; a differenza dell’esproprio non comporta la sottrazione coattiva del diritto di proprietà. E’ finalizzata semplicemente all’utilizzo, da parte dell’autorità espropriante, di una determinata area per un certo periodo di tempo: dopo di che l’area rientra nella piena disponibilità del privato. Le occupazioni di questi giorni sembrano ricadere in questa
ipotesi.
Anche in questo caso, la legge sta venendo rispettata?
Se si tratta di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio la legge prevede che ne debba essere data comunicazione all’interessato. Inoltre deve sussistere il presupposto della necessarietà ai fini della corretta esecuzione dei lavori relativi all’opera pubblica. In mancanza l’atto è illegittimo e può essere chiesta tutela al TAR. Se invece si tratta di un’occupazione d’urgenza preordinata ad un esproprio, senza che però sulle relative aree sia mai stato apposto il vincolo espropriativo, l’operazione è senz’altro viziata.
Cosa rischia il proprietario terriero che resiste a oltranza, fisicamente, incatenandosi, ad esempio, ad un albero?
La pubblica amministrazione può sempre avvalersi delle forze dell’ordine per portare ad esecuzione i propri atti autoritativi. Se tali atti sono illegittimi il privato può pur sempre chiedere una tutela in via d’urgenza al giudice competente.
Se non vengono eseguiti dei comandi delle forze dell’ordine è possibile che insorgano responsabilità di natura penale.
(Paolo Nessi)