Era il 1991. Il senatore Sergio Flamigni, pubblicando il libro La Tela del Ragno, fece infuriare l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Nel volume, si ipotizzavano dei collegamenti tra l’assassinio di Aldo Moro, il Viminale – retto ai tempi da Cossiga stesso -, la massoneria e i servizi segreti. Il capo dello Stato, in occasione di un viaggio in aereo, si trovò a insultare Flamigni, che lo denunciò per diffamazione ed ottenne soddisfazione dal Tribunale di Roma. Cossiga, tuttavia, in appello invocò l’immunità totale di cui gode il presidente della Repubblica nell’esercizio delle funzioni, salvo atti di alto tradimento e attentato alla Costituzione. La sentenza venne ribaltata. A quel punto, Flamigni presentò ricorso in Cassazione. I legali di Cossiga decisero, quindi, di sollevare il conflitto di attribuzione. Ma, la Corte Costituzionale, nel 2004, diede torto al presidente. La sentenza fu firmata – come ricorda Il Fatto Quotidiano – dall’allora presidente della Consulta Gustavo Zagrebelsky e dal relatore Valerio Onida. Lo stesso che, oggi, difende la legittimità della decisione del Quirinale di sollevare il conflitto nei di attribuzione nei confronti della procura di Palermo. Abbiamo chiesto proprio a Onida, già presidente della Consulta, di fare luce sulla vicenda.



Come mai in due casi analoghi, le sue posizioni, apparentemente, sono apparse opposte?

Si tratta di due vicende completamente diverse. Nel caso di Cossiga, si discuteva se l’”irresponsabilità” di cui all’art. 90 della Costituzione copra tutte le affermazioni o gli atti della  persona che ricopre il mandato presidenziale, anche quelle estranee all’esercizio delle sue funzioni. Nell’ambito delle due cause civili in cui il presidente della Repubblica era chiamato a rispondere per diffamazione, la Corte di Cassazione stabilì che occorreva distinguere tra esternazioni compiute nell’esercizio delle funzioni o ad esse connesse, coperte da irresponsabilità, e quelle non compiute nell’esercizio delle funzioni e, quindi, non coperte da irresponsabilità. 



Come si espresse la Corte Costituzionale?

Decise che il ricorso di Cossiga era infondato e che aveva ragione la Cassazione, ritenendo che l’autorità giudiziaria, se investita di controversie sulla responsabilità del presidente in relazione a dichiarazioni da lui rese, avesse il compito di accertare se tali dichiarazioni costituissero esercizio delle funzioni e, solo in caso di accertamento positivo, di ritenerle coperte da immunità. 

E nel caso di Napolitano?

Si cerca di comprendere se la registrazione casuale di una conversazione  del presidente della Repubblica sia soggetta al regime ordinario, con eventuali valutazioni di rilevanza penale, o se debba essere immediatamente distrutta. Quest’ultima è la tesi di Napolitano. 



Può spiegarci meglio?

Per intenderci: nel caso Cossiga si discuteva dell’estensione dell’irresponsabilità; in questo caso, si discute  dell’”intercettabilità” o, meglio, della disciplina relativa alle  intercettazioni casuali del Capo dello Stato. Non si discute sul fatto che la conversazione intercettata fosse, in ipotesi, estranea all’esercizio della funzione presidenziale. Il tema è la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del Presidente. Diritto che, nel caso dei comuni cittadini, è tutelato ma può essere inciso in  base a specifici provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria; nel caso di intercettazioni casuali, esse possono essere valutate sotto il profilo della loro rilevanza penale. Il tema attuale è se lo stesso valga per le intercettazioni casuali del Capo dello Stato, o se la sua posizione sia tale da doverne  escludere a priori l’utilizzabilità.   

Lei, personalmente, crede che le intercettazioni vadano distrutte?

In realtà, il mio maggiore dubbio è sulla legittimità dell’indagine in cui l’intercettazione si inserisce, e da questo punto di vista ho anche qualche dubbio sulla legittimità stessa delle intercettazioni  di Mancino. L’indagine, infatti, sembra riguardare fatti (la famosa “trattativa”) che, se veri, integrerebbero reati ministeriali, su cui non la Procura ma il cosiddetto Tribunale dei Ministri è il solo che può indagare, con la procedura prevista dall’art. 96 della Costituzione. Mancino è  accusato di falsa testimonianza, ma in relazione a dichiarazioni concernenti fatti di quando era ministro. Detto questo, mi sembra del tutto plausibile e legittimo che il presidente sollevi il conflitto di attribuzione sul punto specifico del trattamento delle intercettazioni; quanto alla possibile pronuncia della Corte, non ho espresso una opinione netta a favore della tesi del Presidente. La legislazione in materia non è esplicita ed esauriente. Dunque anche la tesi della Procura, che vorrebbe sottoporre l’intercettazione casuale al regime comune, non è a sua volta insostenibile. Ho ricordato io stesso il caso Cossiga, come esempio di una controversia costituzionale in cui l’ex Presidente non ha visto accolta la sua tesi. Ma, ripeto, la cosa che mi convince meno è l’oggetto dell’indagine.

 

(Paolo Nessi)