Il drammatico sovraffollamento delle carceri italiane, una delle emergenze denunciate dal Capo dello Stato nel recente messaggio inviato alle Camere, non può essere considerato un motivo valido per il rinvio dell’esecuzione della pena, anche nel caso in cui la detenzione non possa svolgersi nel rispetto dei diritti fondamentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando inammissibile la questione di legittimità sollevata dai tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano che, attraverso due distinte ordinanze, hanno avanzato dubbi di incostituzionalità riguardo l’articolo 147 del codice penale “nella parte in cui non prevede l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità”. La Consulta ha fatto sapere che, in caso di “inerzia legislativa” sul sovraffollamento carcerario, si riserverà “di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”. In ogni caso non potrà comunque sostituirsi “al legislatore, essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato dai rimettenti, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile”.