Una madre che dà il proprio figlio in adozione, decidendo di rimanere anonima, può cambiare idea e far conoscere il proprio nome al figlio? A rigor di legge (la numero 184 del 1983) no, ma una sentenza della Consulta lo ha di fatto reso possibile. Secondo la Corte Costituzionale, la norma in questione è infatti “censurabile per la sua eccessiva rigidità”, in quanto non prevede che a distanza di tempo un giudice possa interpellare la madre per chiederle se intenda revocare o meno la sua volontà di anonimato. Il caso in questione preso in esame dalla Consulta è quello di una donna nata nel 1963 e adottata nel 1969: fino al momento della procedura di separazione e divorzio dal marito non ha mai saputo che i genitori che l’avevano cresciuta non erano in realtà quelli “biologici”. Con sentenza numero 278, la Corte Costituzionale ha quindi specificato che preservando ovviamente il diritto della madre all’anonimato nel caso in cui non abbia riconosciuto il figlio, non può certo essere negato anche il diritto di quest’ultimo a conoscere le proprie origini, definite “elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”. La Corte si appella al bisogno di conoscenza che “rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale”.  Da oggi è dunque possibile schiacciare il testo “rewind” e tornare indietro. 



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