Ancora un rinvio alla Corte Costituzionale, il terzo dopo Milano e Catania, per la legge 40 sulla procreazione assistita. Lo ha stabilito il tribunale di Firenze dopo aver sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 (che vieta la fecondazione eterologa) che sarebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione a causa di una “una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza”. A presentare ricorso era stata una coppia sterile di Trento, rivoltasi all’Associazione Coscioni dopo il rifiuto del un Centro di Firenze di eseguire la fecondazione eterologa. “La coppia – ha spiegato l’avvocato Filomena Gallo – si era rivolta all’Associazione Luca Coscioni perché, pur potendo accedere alla fecondazione assistita in quanto sterili, la legge 40 vieta l’unica tecnica che potesse dare loro una gravidanza”, cioè quella eterologa. L’altro legale della coppia, Gianni Baldini, ha invece fatto sapere che “il giudice ritiene che il divieto di eterologa viola l’art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto ne risulta un trattamento opposto di coppie con problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, che si differenziano solo per il tipo di patologia che li provocano, dovendosi invece ritenere che, ad una situazione sostanzialmente uguale (sterilità o infertilità) possa corrispondere la uguale possibilità del ricorso alla PMA applicando la tecnica utile per superare lo specifico problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica accertata, anche se evidentemente fra un caso e l’altro”.