La recente sentenza della Corte per i diritti umani di Strasburgo fornisce una misura chiara di quanto sia inclinato il piano che porta dalla negazione del principio di indisponibilità della vita umana all’eutanasia volontaria, al suicidio assistito e infine all’eutanasia non consensuale. Tale sentenza dà sostanzialmente ragione alla donna svizzera 82enne angosciata perché, dal 2009, si vede negare l’assistenza al suicidio in quanto non malata in modo terminale. In realtà, in quanto non malata tout court, ma semplicemente anziana e stanca. La Corte ingiunge alla Svizzera di riscrivere la norma chiarendo per legge chi siano esattamente i possibili utenti di tale peculiare forma di “assistenza”. Il riferimento al criterio medico della “malattia terminale” (contenuto nelle linee-guida) non sarebbe infatti sufficiente dal punto di vista giuridico e lascerebbe su questo punto un vuoto normativo che esporrebbe i cittadini alle incerte e mutevoli interpretazioni delle case di cura e dei sanitari, spesso timorosi di incorrere in accuse e denunce.
Nonostante la Corte affermi di non prendere posizione sul contenuto, bensì su un vizio di forma (il testo di legge non chiarisce se per il legislatore un soggetto non malato sia escluso dalla pratica), la sentenza è suonata a molti come un invito a liberalizzare ulteriormente la morte su richiesta. Il ragionamento dei giudici parrebbe essere questo: se la ratio del suicidio assistito è quella di permettere ad una persona gravemente malata di decidere tempi e modi della sua morte in modo da non dover affrontare il penoso iter della pre-agonia e dell’agonia, perché non si dovrebbe offrire la stessa possibilità ad un anziano che “non vuole assistere al suo declino”? Di questo passo, presto non sembrerà irragionevole offrire a tutti, sani o malati, giovani o vecchi, questa possibilità, indipendentemente da qualsivoglia condizione oggettiva clinicamente attestabile, con l’unico vincolo della volontarietà nella scelta e – fintantoché rimane una legge sul suicidio assistito – dell’autonomia esecutiva, cioè della partecipazione attiva del paziente/cittadino all’atto fatale.
Di più; potrebbe apparire addirittura doveroso garantire tale possibilità a tutti. È evidente infatti che se una legge affermasse esplicitamente la possibilità per sani e malati (per chiunque) di ottenere dallo stato gli strumenti per suicidarsi attraverso la sanità pubblica e di essere “assistiti” nel processo fino a decesso avvenuto, la morte procurata verrebbe elevata al rango di diritto. Tragicamente, questo processo degenerativo è del tutto coerente. Il suicidio assistito, rigidamente controllato ed eventualmente limitato da “severi paletti”, contiene già in sé la sua applicazione a situazioni e contesti variabili e dai labili contorni, perché deriva da un problema a monte, ovvero l’avere negato il carattere non disponibile del bene-vita per la società e per la persona stessa.
La vita non si configura in effetti come un bene a cui il soggetto possa rinunciare con un atto positivo, dal momento che rappresenta la condizione di esercizio dei diritti medesimi, della stessa libertà.
È d’altra parte così contrario alla natura e alle tendenze umane ricercare attivamente la propria morte che ogni volta che tale dinamica si attua è sempre lecito ipotizzare una condizione di debolezza estrema, di prostrazione psichica, di abbandono o di solitudine che rendono ambigua la stessa autonomia decisionale del soggetto. Basterebbe questa sola eventualità per far percepire l’azione di indurre e sostenere il suicidio da parte di un medico o di una struttura sanitaria come un potenziale abuso. Non è un caso che – almeno finora – una società afflitta da un massiccio ricorso al suicidio non sia identificata come un modello di civiltà ma come teatro di profondi problemi sociali. Una politica assennata cercherebbe infatti in questo caso di disinnescare la spinta autodistruttiva, e non di promuovere il suicidio per legge. Fra l’altro, la sentenza di Strasburgo afferma che l’anziana signora sia stata violata nel “suo diritto al rispetto per la propria vita privata”. Una vita privata che verrebbe invece rispettata attraverso la somministrazione di una morte pubblica?