Il precedente governo ha aderito sei mesi fa a un progetto sperimentale del Consiglio d’Europa per la lotta alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Ora l’Unar (ovvero l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito all’interno del Dipartimento per le Pari Opportunità) ha pubblicato le linee guida per l’applicazione dei princìpi contenuti nella Raccomandazione CM/REC (2010) 5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, volta a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere: “Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013-2015)”.



Il documento – basato sul presupposto, determinato da una precisa visione del mondo, che l’uomo non sia stato creato maschio o femmina e che non esista una legge o un diritto naturale precostituito, ma solo degli usi e costumi che si evolvono col tempo – formalmente si propone di sollecitare le diverse istituzioni del Paese ad approntare le misure idonee a contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti di soggetti di qualsiasi orientamento sessuale (obiettivo assolutamente condivisibile). Ma a leggerlo con attenzione si scopre che nei fatti il vero obiettivo è quello di parificare, cioè mettere sullo stesso piano, sia dal punto di vista culturale che giuridico, tutte le opzioni sessuali così come le coppie omosessuali o le “nuove famiglie” rispetto a quelle etero.



E questo attraverso misure, soprattutto di carattere educativo e culturale attuate fin dalla prima infanzia, che di fatto finiscono per “sponsorizzare” e promuovere tali orientamenti o opzioni. L’obiettivo ultimo già si conosce: permettere che tutti abbiano gli stessi diritti e quindi possano sposarsi, costituire delle normali famiglie, adottare dei bambini e un domani (molto prossimo) poter avere dei figli propri accedendo all’inseminazione artificiale in “combinato disposto” con l’utero in affitto, eccetera.

Chi scrive non ha problemi ad ammettere che, limitatamente ai punti appena esposti, considera l’attuale “discriminazione” nei confronti dei suddetti soggetti giusta (una cosa che dovrebbe molto far riflettere è che, ove la legge sull’omofobia fosse già stata approvata così come “raccomandato”, tale dichiarazione avrebbe il valore di autodenuncia determinando il possibile avvio di un procedimento penale). Ma cosa vuol dire discriminare?



Vuol dire distinguere, differenziare, scegliere. Allora la discriminazione non è un male in sé, ma lo diventa quando essa è priva di valide ragioni e di senso. Se ad esempio impediamo ad un non vedente di pilotare un aereo noi lo stiamo discriminando ma, facendolo per una più che sacrosanta ragione, quella discriminazione sarà giusta. Altrettanto non si potrebbe dire se impedissimo allo stesso soggetto di salire a bordo del velivolo come passeggero. In questo caso la discriminazione sarebbe irragionevole e quindi ingiustificata.

Come comportarci, quindi, con il non vedente? Concedendogli tutto, forzando e piegando la verità delle cose per permettergli, a discapito degli altri, anche ciò che non può fare per una presa di posizione ideologica (ovvero costruita, artificiale, creata dall’uomo) o assecondando e sottomettendoci tutti alla realtà dei fatti e della natura? Perché allora non permettere che una coppia omosessuale possa sposarsi, adottare o avere dei propri figli? Perché discriminarli? Perché la “scelta”, la “distinzione”, la “discriminazione” è stata operata dalla natura.

Essa ha scelto che un bambino possa nascere unicamente dall’unione di un uomo e una donna e che quell’ambiente familiare sia l’unico adeguato ad uno sviluppo ed una crescita psichica sana.

Cosa fare allora? Coartare, forzare, sottomettere la natura per dare a tali soggetti anche ciò che non gli appartiene, per permettergli ciò che non possono, o adeguarsi alla verità del concreto e del reale?

La storia ha più volte tragicamente insegnato che quando l’uomo ha tentato di azzerare la realtà e la natura stessa dell’uomo per piegarla e sottometterla a una sua idea e visione del mondo “perfetto” ha dato vita ai peggiori abomini e crimini dell’umanità.

Un altro aspetto che lascia sgomenti è il fatto che nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa si trova l’invito agli Stati membri ad abrogare “qualsiasi legislazione discriminatoria ai sensi della quale sia considerato reato penale il rapporto sessuale tra adulti consenzienti dello stesso sesso, ivi comprese le disposizioni che stabiliscono una distinzione tra l’età del consenso per gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali” (art. 18). Ora, secondo il nostro ordinamento (art. 606 quater codice penale), l’età del consenso (fissato in Italia a 14 anni) è la determinazione dell’età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale e vi sono alcune condotte per le quali è dirimente il suo raggiungimento al fine di configurare o meno una condotta penalmente rilevante:

Minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dall’età dell’autore dei fatti;

Tra i 13 e i 14 anni: il consenso non è ancora considerato pienamente valido, ma esiste una causa di non punibilità nel caso in cui gli atti sessuali vengono compiuti consenzientemente con un minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni;

Tra i 14 e i 16 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l’autore dei fatti sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero conviva con il minore, o che il minore gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;

Tra i 16 e i 18 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.

La ratio della legge e di tutta la relativa giurisprudenza è pertanto quella secondo cui al di sotto di una certa soglia d’età minima (14 anni) “la violenza (da parte del maggiorenne) è presunta in quanto la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali”.

Ora la Raccomandazione auspica l’azzeramento di ogni distinzione d’età – in Italia come negli altri Paesi – col grave rischio di considerare domani lecite condotte oggi costituenti reato in un progressivo scivolamento culturale e giuridico verso il basso.

Ma ciò che si vuole evidenziare è il non detto o il detto implicito. Se il criterio per considerare lecito e normale – e pertanto generatore di diritti – qualsiasi tipo di unione sessuale ed affettiva è la libertà ed il libero consenso delle parti, dopo aver sdoganato penalmente e quindi culturalmente i rapporti tra maggiorenni e minori anche di anni 14, si passerà a sdoganare l’incesto (che già oggi è reato solo in caso di pubblico scandalo: art. 564 cod.pen.) e la poligamia ed a richiedere per entrambi il riconoscimento giuridico con relativi diritti.

Se, infatti, l’unico imperativo morale è la libertà che non può essere conculcata da nessun principio o legge naturale, non si vede perché un domani, in base a tali presupposti, due o tre donne consenzienti non potranno sposarsi con un uomo o viceversa (e quindi pretendere gli stessi diritti delle obsolete e banali famiglie monogamiche ed eterosessuali tradizionali) o un nonno sposarsi con la nipote consenziente o un padre con la figlia.

Ciò che può apparire una provocazione, ma che sul piano logico-giuridico non lo è affatto, si spera sia sufficiente ad evidenziare la folle antropologia che sta alla base di tali documenti nei confronti dei quali è auspicabile che l’attuale governo prenda le più nette distanze.