Il Consiglio dei ministri sta lavorando a un’approfondita revisione dei codici penale, civile e di procedura, nonché delle leggi speciali, per equiparare anche dal punto di vista terminologico i figli nati all’interno a quelli nati fuori dal matrimonio. In ciascun articolo la parola “figlio” comparirà senza alcun aggettivo per evitare qualsiasi discriminazione. Ilsussidiario.net ha chiesto al professor Emanuele Bilotti che cosa cambierà in concreto con questo decreto.
Professor Bilotti, fino a che punto questa equiparazione riguarda soltanto i nomi?
L’equiparazione dello stato di filiazione dentro o fuori dal matrimonio è un risultato che nella sostanza già esisteva nel nostro sistema normativo. A volerlo era stata la Costituzione del 1948, le cui direttive in tema di filiazione erano state finalmente attuate dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che aveva equiparato il contenuto del rapporto di filiazione dentro e fuori il matrimonio.
Quindi intende dire che questa è una legge inutile?
Assolutamente no. Va però messa in evidenza la reale portata innovativa sia della legge 219 del 2012, sia del decreto legislativo, di cui si parla in questi giorni e che attua le deleghe contenute in quella legge.
Qual è dunque la vera portata innovativa della nuova legge?
Consiste anzitutto nel riconoscimento della rilevanza della parentela naturale. Si stabilisce cioè che il figlio nato fuori dal matrimonio è agli effetti della legge parente dei parenti dei suoi genitori. Ciò è molto importante soprattutto per quanto riguarda la parentela in linea collaterale. Per quanto riguarda la parentela in linea retta, infatti, secondo la maggior parte degli interpreti, questa rilevanza era già riconosciuta, per esempio a fini successori. Esistevano già dei diritti all’eredità in capo al figlio nato fuori dal matrimonio nei confronti dei nonni. A non essere ammessa era invece la successione tra fratelli naturali.
Che cosa cambia da questo punto di vista?
La rilevanza della parentela naturale anche nella linea collaterale era un risultato che si era cercato di conseguire in via interpretativa, ma che finora non era stato raggiunto anche perché la Corte costituzionale, anche in anni recenti, aveva manifestato una certa chiusura, escludendo l’illegittimità delle norme del codice civile sulla successione legittima nella parte in cui, in mancanza di altri successibili, non prevedevano la successione legittima dei parenti naturali entro il sesto grado. Si è ammessa solo la successione legittima tra fratelli naturali in mancanza di altri successibili all’infuori dello stato. Ora il legislatore è intervenuto con chiarezza affermando che la parentela naturale anche nella linea collaterale ha la stessa rilevanza della parentela legittima.
Quali sono le novità in concreto?
Con il nuovo decreto legislativo saranno introdotte una serie di novità nella disciplina di dettaglio, anche per quanto riguarda l’accertamento del rapporto di filiazione. Nulla sembra invece destinato a cambiare quanto al contenuto del rapporto. Saranno introdotte delle novità di dettaglio, alcune molto importanti, ma che ci dobbiamo riservare di studiare attentamente, perché ancora il testo lo conosciamo solo per delle indiscrezioni giornalistiche.
Quali altre conseguenze si avranno?
Secondo alcuni, se il figlio nato da genitori non coniugati deve essere ormai considerato a tutti gli effetti di legge parente dei parenti dei suoi genitori, allora egli entra a far parte della loro famiglia indipendentemente dal fatto che sia stato concepito nel matrimonio, fuori o anche contro di esso. E quindi – si prosegue – famiglia non è più solo quella fondata sul matrimonio, ma è tale anche quella fondata sulla semplice convivenza. Si tratta di un discorso che hanno già fatto alcuni tra i primi interpreti della legge 219 del 2012.
E lei che cosa ne pensa?
Non ritengo che un ragionamento di questo tipo sia condivisibile. E ciò perché la famiglia di cui parla la costituzione non è il gruppo delle persone che discendono da uno stipite comune, non è cioè il gruppo parentale, ma è piuttosto la famiglia nucleare, quella composta dai coniugi e dai figli. Perciò, nel momento in cui si riconosce la rilevanza del gruppo parentale anche laddove i vincoli tra i suoi membri prescindono dal matrimonio, non si sta affatto modificando la nozione di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sono discorsi tecnici, molto delicati, e sono preoccupato per la semplificazione talora eccessiva che vedo in questi giorni sulla stampa.
(Pietro Vernizzi)