Il decreto “svuota carceri” è legge dello Stato. Ieri il Senato ha approvato in via definitiva il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, con 195 voti favorevoli e 57 contrari. Più che uno svuotamento delle carceri, il testo prevede un allargamento delle misure alternative alla detenzione, in primo luogo nella direzione di lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva al carcere in senso stretto, soprattutto verso chi si è macchiato di reati per alcool o sostanze stupefacenti. Le previsioni sono quelle di liberare 10mila posti letto entro il 2016. Una sezione molto corposa del decreto, infatti, riguarda anche le nuove misure per la realizzazione di nuove strutture adibite alla reclusione dei detenuti.
Questi i punti salienti del decreto:
Custodia cautelare solo per i delitti puniti con una pena superiore (nel massimo) a cinque anni di reclusione. Per evitare che tale soglia ne comporti l’esclusione, una specifica deroga è stata prevista per il finanziamento illecito dei partiti, mentre per il reato di stalking è stata aumentata la pena da quattro a cinque anni.
Recidivi: viene modificata parte della ex “Cirielli” che li escludeva dall’accesso ai benefici come liberazione anticipata o gli arresti domiciliari. Restano però i limiti per ciò che riguarda i permessi premio e resta la condizione per i recidivi reiterati che l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare a la semilibertà siano concessi soltanto una volta.
Libertà anticipata e sospensione della pena per chi ha una pena residua che non supera i tre anni (sei per i reati che hanno a che fare con la tossicodipendenza). Sono esclusi i condannati ai delitti più gravi e per certe tipologie di reato come maltrattamenti in famiglia, stalking, furto in abitazione e incendi boschivi.
Lavoro fuori dal carcere: si consente al detenuto la partecipazione (a titolo gratuito e volontario) a “progetti di pubblica utilità” nei confronti dello Stato o di associazioni attive nel campo sociale e sanitario.
Post-pena: Per favorire il reinserimento lavorativo è ampliato (18 mesi per chi ha beneficiato di misure alternative, 24 mesi per gli altri) il periodo successivo alla detenzione coperto dagli sgravi contributivi in caso di assunzione in cooperative sociali. Modificando la legge “Smuraglia”, vi è un credito d’imposta all’impresa che assume un ex detenuto.
Infrastrutture carcerarie: le funzioni del commissario straordinario sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono ampliate le sue competenze (escludendo comunque poteri derogatori del Codice degli appalti) in materia di programmazione, manutenzione, utilizzo e ristrutturazione di immobili dismessi, ma nel quadro di un coordinamento più incisivo con i Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e con il Parlamento stesso. Vi è un obbligo di relazione semestrale alle commissioni.
Due considerazioni sul provvedimento: in primis, a maggio 2014, se l’Italia non rientrerà nei parametri dell’Ue circa la popolazione carceraria, scatteranno pesantissime sanzioni (vedasi l’articolo pubblicato su queste pagine sabato scorso). Le misure di contrasto al problema del sovraffollamento paiono deboli, tutto fa pensare che si profili un nuovo indulto; in secundis, è stata abolita la carcerazione per il reato di favoreggiamento: ricordiamo che molti arresti di latitanti importanti (per esempio, Brusca, Bagarella e Aglieri) sono scaturiti da indagini che hanno coinvolto persone arrestate per favoreggiamento; il senatore Lumia ha detto in aula che “è stata scelta una via rigorosa, i mafiosi restano in carcere”. Ma quelli fuori qualcuno li arresterà?
In collaborazione con www.think-in.it