Se il bambino non è sano, nessuno può imporre il diritto di non farlo nascere. La sentenza della Corte di cassazione a proposito di un caso avvenuto a Lucca fa a pungi con quella espressa invece in modo diametralmente opposto in un caso avvenuto a Modena. Nel secondo caso infatti dopo due processi terminati con l’assoluzione di un ginecologo nell’appello finale il medico è stato condannato a risarcire i danni per non aver saputo capire che il bambino che doveva nascere era down. Non avendolo potuto abortire la coppia lo ha dato in adozione, ma ha chiesto i danni al medico. Caso analogo a Lucca dove sotto processo era la Asl che non avrebbe capito che un altro neonato anche qui era affetto da sindone di down. Qui la Cassazione a sezioni unite ha invece dichiarato che non è dovuto alcun risarcimento in quanto “non esiste il diritto a non nascere se il bambino non è sano”. Dunque la richiesta di danni perché il figlio era nato “malato” non sussiste. E’ stato però disposto un nuovo approfondimento per stabilire se la madre ha subito un danno psicologico. Si legge ancora nella sentenza: “non c’è un diritto a non nascere, così come non sarebbe configurabile un diritto al suicidio tutelabile contro chi cerchi di impedirlo” dicendo inoltre che la legge italiana “non riconosce il diritto alla non vita: cosa diversa dal cosiddetto diritto di staccare la spina, che comunque presupporrebbe una manifestazione di volontà ex ante, attraverso il testamento biologico”.